Canone concessorio demaniale marittimo: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1868 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, le controversie relative a canoni e corrispettivi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando assumono contenuto meramente patrimoniale, senza che rilevi alcun potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali. Resta invece devoluta al giudice amministrativo la lite che investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto, sull’an e sul quantum, e non il semplice accertamento tecnico dei presupposti fattuali. Quando l’amministrazione si limita ad applicare parametri vincolati, già definiti dalla legge o da atti presupposti, e procede a un’attività di mero calcolo aritmetico, la contestazione sulla correttezza di quel calcolo è riservata al giudice ordinario.

Il Fatto

Una ditta individuale titolare di un procedimento concessorio su aree demaniali marittime contestava la nota con cui l’amministrazione regionale le aveva richiesto il pagamento di un canone di occupazione pari a € 71.484,99, ritenuto superiore ai € 59.086,96 asseritamente dovuti. Secondo la ricorrente, l’importo corretto sarebbe derivato dalla moltiplicazione tra i metri quadri dell’area in concessione e il rialzo offerto in sede di gara rispetto al canone annuale posto a base della procedura.

Con una precedente sentenza breve il Collegio aveva definito solo in parte la controversia, dando contestualmente avviso, ex art. 73, co. 3, c.p.a., di un possibile profilo di difetto di giurisdizione rilevato dopo la discussione in camera di consiglio. La difesa erariale aveva depositato memoria, mentre all’udienza pubblica la causa è passata in decisione per la parte residua.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’evoluzione giurisprudenziale sul riparto di giurisdizione in materia di canoni demaniali, fondata sulla distinzione tra controversie a contenuto meramente patrimoniale e controversie che coinvolgono l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi dell’amministrazione. Il criterio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e recepito dalla giurisprudenza amministrativa, individua il discrimine nella natura della contestazione, non nella qualificazione formale del rapporto.

La Corte richiama espressamente l’orientamento secondo cui le liti su indennità, canoni e altri corrispettivi sono riservate al giudice ordinario quando non assume rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali, mentre resta al giudice amministrativo la lite che investe l’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione del dovuto, e non il semplice accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendali, sia sull’an che sul quantum.

Applicando tale principio, il Collegio esclude che nel caso concreto vengano in rilievo poteri discrezionali. La contestazione concerne la corretta applicazione aritmetica di parametri già definiti in sede di gara: la ricorrente sostiene che il canone dovuto dovesse risultare dalla moltiplicazione dei metri quadri dell’area per il rialzo offerto, mentre l’amministrazione avrebbe applicato un criterio diverso, pervenendo a un importo superiore. Non si discute della qualificazione giuridica del rapporto concessorio, né della classificazione delle aree o delle opere, né dei criteri di calcolo.

La controversia attiene dunque all’interpretazione delle clausole economiche della concessione e alla verifica della correttezza del calcolo aritmetico effettuato dall’amministrazione. Si tratta, conclude il Collegio, di contestazione a contenuto meramente patrimoniale, con conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile in parte qua per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione avanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a.. Le spese della fase processuale sono integralmente compensate, in ragione della definizione in rito per una questione pregiudiziale rilevata d’ufficio dal Collegio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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