Giudizio di ottemperanza: commissario ad acta dirigente ministeriale senza compenso (TAR Sicilia n. 221 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione intimata, senza che a questi spetti alcun compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle da ingiusto ritardo. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine dilatorio ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo.
Il Fatto
Con ricorso notificato il 25 agosto 2025 e depositato il 27 agosto, il ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione della sentenza n. 3892/2020 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di € 1.129,00 oltre interessi legali, da ciascun rateo fino al saldo.
Il Ministero si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo tramite attestazione del 4 agosto 2025 e l’inutile decorso del termine dilatorio, decorrente dalla notifica del titolo a mezzo PEC al Ministero in data 26 maggio 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Su questa base ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze.
Decorso inutilmente tale termine, il TAR ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del medesimo Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. Il Collegio ha escluso espressamente il compenso, rilevando che l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
A sostegno di tale soluzione il TAR ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015: la disposizione, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Nel percorso argomentativo il Collegio ha richiamato TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Il TAR ha poi precisato il regime dell’incarico. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, come affermato da C.G.A.R.S. n. 138/2015 e da TAR Campania, Napoli, sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso, per l’utilizzo del mezzo proprio e per le ulteriori spese, sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non al deposito della relazione. Il commissario deve effettuare i depositi esclusivamente tramite la procedura PAT.
Le spese di lite, comprensive di atti funzionali all’introduzione del giudizio, sono state liquidate secondo il canone della soccombenza in € 552,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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