Offerta economica per kit di assorbenza e prezzo per taglia (TAR Toscana n. 557 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare che vieta di indicare importi differenti per ausili aventi identico grado di assorbenza, a pena di esclusione, opera sul prezzo del kit tipo correlato a ciascun livello di incontinenza e non sul prezzo dei singoli pannoloni che lo compongono. Il divieto impedisce che il prezzo del kit vari in base alla taglia, ma non preclude al concorrente di comporre liberamente il kit inserendovi, per un determinato livello di incontinenza, un prodotto con assorbenza superiore. Ne deriva che il medesimo pannolone può essere collocato in kit destinati a livelli di incontinenza diversi e ivi offerto a prezzi differenti, senza che ciò integri né violazione della legge di gara né offerta plurima, purché resti certa l’individuazione del kit e del relativo prezzo. L’infondatezza del ricorso principale determina la improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
L’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale ha indetto una procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione di un accordo quadro multifornitore avente ad oggetto la fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e il servizio di consegna domiciliare. La gara è stata divisa in tre lotti. Per il lotto 1 il disciplinare prevedeva l’aggiudicazione ai primi tre classificati.
Con delibera dirigenziale la gara è stata aggiudicata, nell’ordine, a tre società. La ricorrente principale, collocatasi al quarto posto, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che una delle aggiudicate avrebbe dovuto essere esclusa. Una delle aggiudicate ha proposto ricorso incidentale subordinato, contestando a sua volta l’ammissione dell’offerta della ricorrente principale. Respinse le istanze cautelari, la causa è giunta alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso principale, in applicazione del principio di effettività della tutela e del criterio dell’economia dei mezzi processuali. Poiché i gravami incrociati contengono censure reciprocamente escludenti, la trattazione del ricorso principale va anteposta: la sua eventuale infondatezza determina l’improcedibilità dell’incidentale, mentre l’opposto non varrebbe. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza europea e amministrativa, tra cui Cons. Stato, Sez. V, n. 7226 del 2025.
Nel merito, può essere superata l’eccezione di inammissibilità per la ragione più liquida, attesa l’infondatezza del gravame. La prima censura contesta la mancata esclusione dell’aggiudicata, che avrebbe offerto, per prodotti di pari grado di assorbenza, prezzi differenti, in violazione degli artt. 17 e 22 del disciplinare.
Il Collegio ricostruisce la struttura della legge di gara: per ogni livello di incontinenza i concorrenti devono offrire un kit tipo, da fornire in tutte le taglie, con un unico valore a base d’asta. Non è imposto che i pannoloni abbiano esattamente il grado di assorbenza previsto per quel livello: è ammesso un grado superiore, mai inferiore. Ne segue che il divieto di differenziare gli importi opera sul prezzo del kit, che deve restare invariato per il medesimo livello di incontinenza a prescindere dalla taglia, e non sul prezzo dei singoli componenti. Lo stesso pannolone può quindi entrare in kit diversi e avere prezzi diversi. L’interpretazione è coerente con il chiarimento dell’amministrazione e con il principio del favor partecipationis.
La seconda censura prospetta un’offerta plurima, per avere l’aggiudicata indicato quattro valori distinti. Il Collegio esclude la fattispecie: perché vi sia offerta plurima o alternativa occorre che il concorrente rappresenti più modalità di esecuzione reciprocamente incompatibili. Qui la composizione dei kit è certa, come certi sono i rispettivi prezzi, sicché l’offerta è unica. Richiama sul punto TAR Lazio, sez. V, n. 16146 del 2025.
Il rigetto della domanda caducatoria travolge le domande di inefficacia dell’accordo quadro e di risarcimento, in forma specifica o per equivalente. L’infondatezza del ricorso principale rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale. La ricorrente principale è condannata alle spese in favore dell’amministrazione e dell’aggiudicata, compensate con le altre controinteressate.
Nota della Redazione
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