Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 156 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione al pagamento di somme di denaro, sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo sia divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’ente di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero. La nomina interna risponde alla logica di economicità, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento agli anni scolastici indicati. Il Tribunale ordinario aveva di conseguenza condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare il valore corrispondente mediante buoni elettronici di spesa.

Non essendo intervenuto il pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo il passaggio in giudicato del titolo e l’inerzia dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito in giudizio senza opporre l’avvenuta esecuzione, mentre il thema decidendum si è concentrato sull’accertamento dei presupposti processuali e sulle modalità di attuazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. Il Tribunale ha così dato piena attuazione al dispositivo del titolo in questa sede azionato, senza margini di discrezionalità per l’ente obbligato.

In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, il Collegio ha previsto l’intervento sostitutivo, quale commissario ad acta, del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso. Il Collegio ha richiamato, sul punto, l’orientamento secondo cui la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, nominandosi un dirigente del medesimo Ministero resistente.

Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., usando il modulo dedicato, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato. Il Collegio ha infine qualificato ogni ritardo nell’esecuzione come ipotesi foriera di responsabilità amministrativa e ha liquidato le spese secondo soccombenza, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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