Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per l’inerzia del Comune (TAR Campania n. 333 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per la parte della sentenza che contiene la condanna al pagamento delle spese di giudizio, sia quando queste siano liquidate in favore della parte, sia quando siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato, il giudice amministrativo ordina la piena ed esatta esecuzione della pronuncia entro termine perentorio. Alla scadenza vana del termine, la nomina del commissario ad acta disposta con la stessa decisione assicura il risultato dell’ottemperanza in via sostitutiva. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta automaticamente, ma resta subordinata a una nuova e apposita istanza nel caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente agisce dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’esatta esecuzione di una sentenza passata in giudicato, con la quale il Comune resistente era stato condannato a determinarsi in ordine alla restituzione o all’acquisizione di un immobile di sua proprietà entro centoventi giorni, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La pronuncia era stata ritualmente notificata all’ente, che non vi ha dato corso: nessuna restituzione, nessun provvedimento di acquisizione e nessun pagamento delle spese. Di qui la domanda di ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora per il ritardo. Il Comune, regolarmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’ammissibilità dell’azione, verificando il rispetto delle previsioni dell’art. 114 cod. proc. amm. La sentenza della cui ottemperanza si tratta è stata notificata, non impugnata ed è passata in cosa giudicata, divenendo irrevocabile.
Su un punto specifico il Tribunale richiama l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per la parte della sentenza che contiene la condanna alle spese di giudizio, tanto se liquidate in favore della parte quanto se liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario. Viene citata, da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 2378 del 2020. La domanda è quindi ammissibile sotto ogni profilo.
Nel merito il ricorso è fondato. È incontroverso che l’Amministrazione non abbia provveduto all’esecuzione integrale della sentenza: non ha disposto né la restituzione del fondo, né l’adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, né il pagamento delle spese liquidate in sentenza. Accertato l’obbligo di integrale esecuzione, il Tribunale ordina all’ente di dare piena ed esatta esecuzione alla pronuncia entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
In conformità alle richieste della parte, il Collegio nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta nella persona del Segretario comunale, con facoltà di delega a un qualificato funzionario del suo ufficio. Il commissario dovrà attivarsi, su apposita istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo nell’ulteriore termine di trenta giorni.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ravvisa, allo stato, i presupposti per riconoscere l’ulteriore somma, proprio in considerazione della nomina del commissario disposta per fronteggiare l’eventualità dell’inadempimento. Resta salva una diversa valutazione nel prosieguo, dietro nuova e apposita istanza, nel caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del commissario. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.