Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 155 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato il diritto del docente a percepire la carta docente, sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. ove risulti il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’ottemperanza spontanea. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta il dirigente ministeriale competente per materia, con facoltà di delega, senza compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta docente nella misura di € 500,00 per ciascuna annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di € 2.000,00.

Formatosi il giudicato sulla sentenza, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, deducendo l’inutile decorso del termine previsto per l’esecuzione del titolo da parte dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., muovendo dal passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla documentazione in atti. Ha poi accertato l’inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, della quale era stata fornita prova.

Accertati tali requisiti, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con termine ulteriore di sessanta giorni e facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio.

Sul punto il Tribunale ha escluso il riconoscimento di alcun compenso in capo al commissario. Richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, ha ritenuto tale disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, aderendo a un orientamento formato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, secondo l’insegnamento di C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha infine disciplinato le modalità di deposito degli atti tramite P.A.T. e ha liquidato le spese in favore del ricorrente, seguendo la soccombenza, con riferimento analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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