La procura speciale nel giudizio di ottemperanza deve indicare la controversia (TAR Lombardia n. 2195 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti deve rivestire il carattere della specialità, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., indicando l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità giudiziaria adita e ogni elemento utile a individuare la controversia. La procura rilasciata su foglio separato analogico e depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura apposta in calce all’atto, né la sua genericità può essere sanata ex art. 182 c.p.c. o tramite l’errore scusabile, ove il ricorso sia stato notificato successivamente alla pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025. La carenza della procura speciale determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Una docente, vincitrice di un giudizio davanti al Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, proponeva ricorso per ottemperanza avanti al TAR Lombardia, rimasta inerte l’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato. La ricorrente chiedeva la condanna dell’Amministrazione all’erogazione del beneficio e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura, ha innanzitutto chiarito che l’assenza del difensore della ricorrente in camera di consiglio non imponeva l’adozione dell’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., atteso che la mancata presenza delle parti comporta tacita rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Nel merito, il TAR ha osservato che la procura, rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, non indicava né il giudice adito, né gli estremi del provvedimento da eseguire, né la parte resistente, né la data di rilascio, risultando formulata in termini assolutamente generici con la dicitura “dinnanzi codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale nel presente giudizio di Ottemperanza”. Tale carenza, ad avviso del Collegio, non poteva essere superata dall’applicazione dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, il quale considera la procura apposta in calce all’atto quando sia rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente: la congiunzione fisica tra un documento analogico e uno informatico non garantisce che la parte avesse contezza dell’oggetto del mandato, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso.
Il TAR ha quindi espresso il proprio dissenso rispetto all’orientamento, antecedente all’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che riteneva valida la procura cartacea allegata telematicamente al ricorso, in quanto tale modus procedendi non assicura la preesistenza o la coevità della delega rispetto all’elaborazione dell’atto impugnatorio.
Quanto alla sanabilità del vizio, il Collegio ha escluso l’applicabilità del combinato disposto degli artt. 39 cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., essendo la procura speciale requisito di ammissibilità del ricorso rinvenibile inderogabilmente al momento della sua proposizione. Parimenti negata è stata la concessione dell’errore scusabile, avendo la pronuncia dell’Adunanza plenaria confermato un indirizzo interpretativo già esistente al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 39 c.p.c. – Litispendenza e continenza di cause
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione