Requisiti soggettivi regionali illegittimi per gli impianti agrivoltaici (TAR Lombardia n. 4120 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, rientrante nella potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, cost., spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, tra cui quello della massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili. La Regione non può pertanto subordinare le procedure di autorizzazione degli impianti agrivoltaici a requisiti soggettivi in capo al proponente, relativi alla forma giuridica o all’oggetto dell’impresa, non previsti dalla normativa statale. Tali requisiti sono illegittimi perché comprimono l’accesso al mercato e la diffusione degli impianti. La circostanza che il D.M. n. 436/2024 contempli requisiti meno gravosi, e relativi agli incentivi PNRR, non legittima le previsioni regionali più restrittive.
Il Fatto
La società ricorrente presentava alla Provincia di Pavia istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. Lombardia n. 5/2010, per un progetto agrivoltaico di potenza di circa 14,26 MWp su area agricola.
Con Decreto n. 1/2025 del 21 gennaio 2025, il dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia disponeva l’archiviazione dell’istanza, rilevato il mancato rispetto del Requisito D (requisito soggettivo) dell’Allegato A della d.g.r. n. XII/2783 del 15.07.2024. La società impugnava dinanzi al TAR Lombardia il diniego e la delibera regionale presupposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sollevata dall’amministrazione sul rilievo della mancata dimostrazione della disponibilità dell’area. La disponibilità dell’area non incide sull’interesse ad agire, ma integra un elemento da accertare in istruttoria; poiché il provvedimento non ha respinto l’istanza per tale profilo, la ricorrente non deve dimostrare in giudizio presupposti sostanziali non contestati.
È parimenti infondata l’eccezione di cessazione della materia del contendere. Il provvedimento, quand’anche qualificato come archiviazione, preclude alla ricorrente l’attività pretesa ed è quindi immediatamente lesivo; la riattivazione del procedimento non palesa la soddisfazione dell’interesse sostanziale.
Nel merito, il Tribunale richiama la propria sentenza n. 1825 del 22 maggio 2025 e ne conferma le conclusioni. La legislazione statale — d.lgs. n. 387/2003, d.lgs. n. 28/2011, d.lgs. n. 199/2021 — non introduce requisiti soggettivi in capo al proponente, con riferimento alla forma giuridica o all’oggetto dell’impresa, né impone modelli di aggregazione tra operatori.
Poiché la materia rientra nella potestà legislativa concorrente, la Regione non può subordinare le procedure autorizzatorie a vincoli non previsti dalla normativa statale, come affermato dalla Corte cost. n. 221/2022 e n. 216/2022. La d.g.r. n. XII/2783 ha introdotto requisiti soggettivi che si sostanziano in vincoli illegittimi.
Il richiamo al D.M. n. 436/2024 non vale a legittimarli: la disciplina riguarda gli incentivi PNRR e contempla requisiti meno gravosi, essendo sufficiente un rapporto contrattuale in ATI tra imprese del settore FER e imprese agricole, senza creazione di una nuova persona giuridica. La Corte cost. n. 121/2022 ha ribadito il principio della massima diffusione degli impianti. Il rinvio all’art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 199/2021 resta circoscritto alle misure di incentivazione.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento della deliberazione regionale e del diniego che ne ha fatto applicazione; le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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