Ottemperanza alla Carta docente e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 149 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a un giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, il commissario ad acta nominato in un dirigente dello stesso plesso amministrativo resistente non ha diritto ad alcun compenso, poiché l’attività svolta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 3757/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 24.09.2024. Con quel titolo il giudice ordinario, accogliendo il ricorso, aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare complessivamente euro 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa.

La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al titolo: ricorrono quindi i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con la necessità di regolare termini, nomina del commissario e spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti illustrati.

Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, ha previsto l’intervento in via sostitutiva, quale commissario ad acta, del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.

Il punto di diritto centrale riguarda il compenso del commissario. Il Collegio ha escluso ogni emolumento, poiché la nomina cade su un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015: la disposizione, ancorché dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della citata legge, «può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro», come confermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa.

Sul regime del munus, la sentenza precisa che l’ausiliario del giudice è tenuto a effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari, e che il munus è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della decisione costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Quanto alle spese, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., il Collegio ha applicato la soccombenza, liquidando in favore della ricorrente l’importo di euro 552,00 oltre accessori, avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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