Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 148 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risultano accertati il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente responsabile dell’ufficio competente, con facoltà di delega, senza compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario, in accoglimento del ricorso, aveva riconosciuto il diritto di ciascuna al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’erogazione di euro 1.000,00 per ciascuna mediante buoni elettronici di spesa.

Il titolo è passato in giudicato, come attestato agli atti, e l’amministrazione è rimasta inerte oltre il termine dilatorio previsto per le obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici. Di qui la domanda di esecuzione del giudicato dinanzi al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a.. Assume rilievo decisivo, da un lato, il passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, attestato in giudizio; dall’altro, l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della cui prova è stata fornita dimostrazione.

Su queste basi il ricorso è accolto e viene emesso l’ordine all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in conformità al dispositivo del titolo azionato.

Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Tribunale la configura come eventuale e successiva all’inerzia dell’amministrazione: solo nell’ipotesi di inutile decorso del primo termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, senza compenso. La scelta si fonda sull’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015: disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama sul punto una pluralità di precedenti conformi.

Il Tribunale precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.; ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, con riguardo analogico ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, in euro 552,00 oltre accessori, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *