Obbligo vaccinale, sospensione dal servizio e perdita di anzianità e ferie (C.G.A.R.S. n. 179 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La detrazione dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria non può essere applicata in via amministrativa al lavoratore sospeso per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, ove tale conseguenza non sia espressamente prevista dalla norma che la disciplina. L’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 172 del 2021, è norma di stretta interpretazione e non richiama il d.P.C.M. 12 ottobre 2021, adottato in attuazione dell’art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. n. 52 del 2021, che opera su fattispecie diversa. Il principio di legalità e il canone di tassatività delle conseguenze sanzionatorie impediscono l’applicazione analogica della disciplina emergenziale. La sospensione della retribuzione esaurisce l’effetto pregiudizievole consentito, restando impregiudicata la conservazione del rapporto di lavoro.

Il Fatto

Un lavoratore del comparto sicurezza e soccorso pubblico — Vigili del Fuoco — è destinatario di un provvedimento del Comandante Provinciale che, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, dispone la sospensione dall’attività lavorativa senza retribuzione né altro emolumento, con decurtazione dell’anzianità di servizio e delle ferie, sino alla vaccinazione e comunque sino al 15 giugno 2022. Il lavoratore impugna in primo grado anche gli atti di accertamento delle assenze ingiustificate, il provvedimento di revoca della sospensione nella parte in cui subordina l’accesso ai luoghi di lavoro all’esibizione della certificazione verde e la normativa regolamentare richiamata.

Il TAR Sicilia respinge il ricorso. Il lavoratore propone appello, censurando tra l’altro la discriminazione tra lavoratori vaccinati e non, l’insufficienza informativa sul trattamento sanitario, la violazione della normativa europea e delle garanzie costituzionali, oltre al mancato riconoscimento delle ferie e dell’anzianità. Il Ministero dell’Interno resiste. La causa è trattenuta in decisione e poi riservata con ordinanza istruttoria sulla possibile sospensione impropria del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che taluni motivi d’appello investono questioni potenzialmente analoghe a quelle per le quali la prima sezione del Consiglio di Stato, con pareri n. 887 del 2024 e n. 563 del 2025, ha prospettato rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 del TFUE. La causa pregiudiziale è pendente e la relativa decisione potrebbe incidere in via pregiudiziale su almeno taluni capi di domanda. Il Collegio attiva quindi l’art. 73, comma 3, secondo periodo, cod. proc. amm., in coerenza con Cons. Stato, A.P. n. 4 del 2024, disponendo la sospensione impropria del giudizio ex artt. 79, comma 1, cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ.

Resta scrutinabile il motivo relativo alla perdita di anzianità e ferie. Il Collegio ricostruisce il quadro emergenziale: l’art. 9-quinquies del d.l. n. 52 del 2021 consentiva l’accesso ai luoghi di lavoro con la certificazione verde, anche da tampone, e qualificava l’assenza come ingiustificata, con facoltà di adottare linee guida per le sole modalità organizzative; l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 ha introdotto un obbligo vaccinale per il comparto sicurezza senza richiamare quel d.P.C.M. né la norma che ne autorizza l’adozione.

Da qui la conclusione: in assenza di una norma primaria che ne autorizzi l’adozione, il d.P.C.M. 12 ottobre 2021 non è invocabile nella fattispecie dell’art. 4-ter e non occorreva impugnarlo. La clausola di stile che grava gli atti presupposti e conseguenti non basta a radicare l’impugnazione, poiché petitum e causa petendi vanno desunti dal tenore complessivo del gravame e le censure vanno collegate agli atti (sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 1517/2018; CGARS n. 858 del 2025).

La disciplina emergenziale è di stretta interpretazione e non tollera applicazione analogica. Pur condividendo la medesima formulazione sulla privazione della retribuzione, il legislatore non ha richiamato il d.P.C.M. nel disciplinare la sospensione per inottemperanza all’obbligo vaccinale. La Corte costituzionale n. 15 del 2023 qualifica la fattispecie come impossibilità temporanea non imputabile. Ne consegue l’accoglimento del motivo: è annullato il provvedimento di sospensione nella parte in cui i giorni di sospensione non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita dell’anzianità; il resto del giudizio è sospeso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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