Ottemperanza alla carta docenti: ordine di pagamento e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 127 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta il responsabile pro tempore della direzione generale ministeriale competente per materia, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. L’incarico è svolto senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 49/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione delle relative somme, oltre interessi, per diversi anni scolastici.
Il giudizio di ottemperanza è stato proposto dopo la notifica del titolo e il decorso infruttuoso del termine di legge. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza dare esecuzione alla condanna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., accertando il passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Il ricorso è stato quindi accolto e l’amministrazione è stata condannata a provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il commissario opera senza compenso, poiché l’incarico è affidato a un dirigente dello stesso Ministero resistente e rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando in proposito TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deposita gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice e alle parti non rituali, compilato, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco degli indirizzi PEC per il P.A.T. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa.
Le spese di lite, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e n. 453 del 2015. Su istanza di parte il commissario provvede entro ulteriori sessanta giorni; l’amministrazione è condannata alle spese, liquidate in euro 1.403,00 oltre accessori, da corrispondere al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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