Ottemperanza al giudicato sul beneficio ex art 1 comma 121 legge 107/2015 (TAR Marche n. 728 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso, dalla notifica del titolo all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato il mancato adempimento del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, assegna un termine per provvedere e, per il caso di persistente inerzia, nomina il Commissario ad acta. La costituzione formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria all’azionabilità della pretesa, non inficia l’accoglimento del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte al difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle relative somme, condannando la parte resistente alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario. Sulla sentenza, regolarmente notificata all’Amministrazione, si è formato il giudicato, attestato dalla Cancelleria.

Ritenendo che il giudicato non sia stato eseguito, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con semplice memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. La notifica della sentenza all’Amministrazione è avvenuta prima della proposizione dell’iniziativa e, nel periodo intermedio, è decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è pertanto procedibile.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare dopo il decorso del termine di cui alla norma citata, l’Amministrazione — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna un termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, direttamente o tramite un funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, poiché l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo, anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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