Ottemperanza per la Carta del docente: ordine all’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Campania n. 4594 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza, proposta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è ammissibile e fondata quando il giudicato non ha ricevuto esecuzione: la parte ricorrente deve dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 (convertito con l. n. 30/1997), decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione. In caso di persistente inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponendo le relative spese a carico di quest’ultima.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3088/2025, pubblicata il 22 aprile 2025, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con condanna dell’Amministrazione all’emissione del relativo buono elettronico dell’importo di € 2.000,00.
Non avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito dato esecuzione al dictum, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato, sussistendo tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata risultava attestato da apposita certificazione di cancelleria del 30 dicembre 2025, mentre l’Amministrazione, nonostante la notifica del titolo avvenuta il 23 aprile 2025, non aveva ottemperato nel termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha designato sin d’ora il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto all’esecuzione su istanza della parte ricorrente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio.
La statuizione ha precisato che le spese per l’eventuale funzione commissariale sarebbero state a carico dell’Amministrazione inadempiente e ha liquidato il compenso per il commissario ad acta in € 500,00, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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