Indennità di navigazione pro quota nella stima del costo della manodopera (C.G.A.R.S. n. 180 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella stima del costo della manodopera di una gara pubblica, la stazione appaltante computa correttamente l’indennità di navigazione prevista dal CCNL dei marittimi in misura pro quota, cioè in proporzione all’effettivo impegno orario giornaliero richiesto agli equipaggi, e non per l’intero. L’art. 14 della Sottosezione speciale per i marittimi imbarcati su navi che svolgono attività di antinquinamento e disinquinamento non introduce una regola più favorevole rispetto all’art. 14 della Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.: entrambe correlano l’indennità all’impegno della navigazione e al disagio della permanenza a bordo. Il giudice che raddoppia l’importo dell’indennità per il solo numero dei componenti degli equipaggi, senza ragguagliarlo alle ore di servizio, incorre in un errore di calcolo. Esclusa la sottostima dei costi del personale, viene meno ogni sospetto di anomalia dell’offerta.
Il Fatto
Con avviso pubblico del 9 dicembre 2024 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale avviava una gara negoziata per l’affidamento, per dodici mesi e con il criterio del prezzo più basso, del servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei del Porto commerciale di Augusta e del Porto di Catania. La procedura si concludeva con l’aggiudicazione al costituendo RTI che, fermi il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza come stimati nella lex specialis, aveva offerto un ribasso del 31,199%. L’altra partecipante, che aveva offerto lo 0,33%, impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, sostenendo che il costo della manodopera indicato dall’aggiudicatario fosse manifestamente inferiore ai minimi salariali inderogabili del CCNL applicabile. In subordine gravava le clausole del disciplinare e del capitolato che avevano stimato quel costo.
Il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso, riteneva illegittime le clausole della lex specialis e, per illegittimità derivata, annullava tutti gli atti della procedura. Il RTI aggiudicatario proponeva appello davanti al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il fulcro della decisione è il calcolo del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante. Il TAR aveva ritenuto che l’indennità di navigazione andasse computata per l’intero importo annuo per ciascuno dei quattro componenti i due equipaggi, giungendo a un costo non inferiore a € 53.744,00. L’appellante contestava questa conclusione come frutto di un raddoppio dell’indennità.
Il Collegio muove dall’art. 14 della Sottosezione speciale, che riconduce l’indennità allo scopo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione e del vincolo di permanenza a bordo, facendo riferimento al giorno di effettiva presenza a bordo. La Corte richiama anche il parallelo art. 14 della Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l., che correla l’indennità alla navigazione continua superiore alle sei ore o all’allontanamento oltre sessanta miglia dal porto capolinea.
Da qui la conclusione: per accogliere la tesi del TAR occorrerebbe individuare quelle condizioni di servizio, non menzionate nella lex specialis, oppure ipotizzare che il CCNL abbia introdotto una regola più favorevole solo per gli addetti al disinquinamento. Il Collegio non ravvisa alcuna ragione obiettiva a sostegno di tale avviso, perché entrambe le previsioni contrattuali sono destinate a compensare in generale l’impegno della navigazione e il relativo disagio.
Il calcolo effettuato tenendo conto del ridotto impegno orario giornaliero è dunque corretto. Il primo giudice, non considerando le ore di servizio, ha erroneamente raddoppiato l’importo dell’indennità, diversamente da quanto fatto per i minimi tabellari, non moltiplicati per le quattro unità di personale. Ne deriva che la stima del costo del personale non è affetta da sottostima e che l’offerta dell’aggiudicatario, corrispondente a quella indicata dalla stazione appaltante, non presenta profili di anomalia.
Restano assorbite le ulteriori censure del primo motivo e il secondo motivo, relativo al rigetto dell’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado. L’appello è accolto, la sentenza è riformata e il ricorso di primo grado è respinto, con condanna della ricorrente soccombente alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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