Porto d’armi per difesa personale: bisogno provato con fatti attuali (TAR Sicilia n. 123 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale, disciplinato dall’art. 42 T.U.L.P.S., costituisce un’eccezione al divieto generale di detenzione delle armi e presuppone la sussistenza del dimostrato bisogno dell’arma. Il porto d’armi non è oggetto di un diritto assoluto e può essere riconosciuto solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi. Il “dimostrato bisogno” deve fondarsi su circostanze di fatto specifiche e attuali, non essendo desumibile dalla sola tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, né da eventi risalenti nel tempo. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti della manifesta illogicità e del difetto di motivazione.
Il Fatto
Un ex appartenente alla Polizia di Stato, collocato in quiescenza dal 2018, ha impugnato il decreto della Prefettura con cui è stata respinta la sua istanza di rilascio della licenza di porto d’arma corta per difesa personale. Il ricorrente ha dedotto di aver svolto servizio per oltre trentasei anni, sovente contrapponendosi a soggetti legati alla criminalità organizzata del territorio, e di essere stato fatto oggetto, anche dopo il pensionamento, di minacce e intimidazioni.
Il ricorso, affidato a un’unica censura di violazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 del T.U.L.P.S., lamentava la mancata ponderazione degli elementi rappresentati dall’istante. L’amministrazione resistente ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della licenza di porto d’armi come autorizzazione di polizia, disciplinata dal Capo III del Titolo I del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il potere di rilascio costituisce deroga al divieto di detenere armi sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. La regola è dunque il divieto, cui l’autorizzazione può derogare solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali.
Richiamando la Corte costituzionale n. 440 del 1993, il TAR ribadisce che il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma un’eccezione esperibile solo nei confronti di persone delle quali esista piena sicurezza circa il buon uso delle armi. La Corte costituzionale n. 109 del 2019 ha confermato l’ampio margine di discrezionalità del legislatore nel bilanciare l’interesse del richiedente con il dovere di tutelare la sicurezza pubblica.
Nel settore delle armi la valutazione comparativa assume carattere peculiare: prevalente è l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità rispetto a quello del privato. Il dimostrato bisogno deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo essere desunto dalla tipologia di attività svolta né dalla consistenza degli interessi patrimoniali.
Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto il provvedimento adeguatamente motivato. Il ricorrente era stato collocato in quiescenza anticipata per stato ansioso depressivo reattivo ed esonerato dai servizi operativi per gravi motivi di salute. La prima istanza è stata presentata solo nel 2022, quattro anni dopo la cessazione del servizio. I fatti del 1993 sono stati ritenuti risalenti e non attuali.
Quanto alle minacce del 2019, il rapporto informativo ha evidenziato che il ricorrente, con il cognato, avrebbe minacciato e malmenato quattro giovani, con segnalazione all’Autorità Giudiziaria per minacce e lesioni personali. Il TAR ha confermato che la Prefettura può apprezzare discrezionalmente, quali indici di possibile abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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