Giudicato sulla spettanza del beneficio e decurtazione del risarcimento in ottemperanza (TAR Lombardia n. 1834 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla spettanza di un beneficio assistenziale non si estende alla sua quantificazione, che resta rimessa all’amministrazione in applicazione della disciplina di riferimento. L’art. 10, comma 2, della legge n. 302 del 1990 impone di detrarre dall’elargizione l’importo già percepito a titolo di risarcimento del danno. La compensatio lucri cum damno non integra un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità del pregiudizio patito, rilevabile anche d’ufficio dal giudice. Ne consegue che l’amministrazione ottempera legittimamente al giudicato riconoscendo il beneficio ma azzerandone l’importo per effetto della decurtazione, senza violare il giudicato.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 754/2021, aveva accolto il ricorso degli eredi di un militare deceduto, accertando la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 e riconoscendo lo status di Vittima del Dovere o equiparato, con condanna dell’amministrazione a corrispondere tutti i benefici assistenziali previsti dalla normativa vigente.

In esecuzione, il Ministero della Difesa ha adottato due decreti: il primo ha concesso gli assegni vitalizi; il secondo ha riconosciuto la spettanza della speciale elargizione nella misura massima di euro 200.000, senza liquidarla, operando la detrazione di quanto già percepito a titolo risarcitorio. I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, sostenendo che la compensazione avrebbe dovuto essere eccepita nel giudizio civile e non poteva più essere sollevata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. La sentenza civile, per la parte in contestazione, aveva riconosciuto la spettanza di tutti i benefici assistenziali, affermando la fondatezza nell’an anche della pretesa relativa alla speciale elargizione. Essa però non aveva liquidato le somme, determinandone l’ammontare, limitandosi a riconoscere la sussistenza del credito.

Il giudicato civile si è quindi formato sulla spettanza del beneficio, mentre la sua concreta applicazione resta rimessa all’amministrazione anche per la determinazione del quantum. A tale profilo va applicato l’art. 10 della legge n. 302 del 1990, che impone di detrarre dall’elargizione quanto già ottenuto a titolo risarcitorio.

Il Tribunale precisa che l’operazione dell’amministrazione non integra una compensazione in senso proprio, mancando reciproche ragioni di debito: si tratta piuttosto di determinare il quantum dell’indennità spettante, profilo rispetto al quale non si è formato il giudicato materiale.

Quanto ai limiti di deducibilità della compensatio lucri cum damno, essa non costituisce eccezione in senso proprio ma in senso lato: non è un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, bensì una mera difesa sull’esatta entità globale del pregiudizio, rilevabile dal giudice anche d’ufficio (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 27736 del 2022).

La decurtazione è dunque ammessa, poiché il risarcimento percepito non opera come fatto estintivo del diritto all’indennità, ma concorre solo alla sua quantificazione. L’azzeramento dell’indennità è conseguenza dell’entità del risarcimento già percepito e non incide sulla spettanza del beneficio, né integra violazione del giudicato. Le spese sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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