Revoca della patente nautica per condanna e requisiti morali (TAR Sicilia n. 58 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti morali, l’art. 37, d.m. 29 luglio 2008, n. 146, nel prevedere l’esclusione di coloro che sono stati condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo intervenuta riabilitazione (oggi anche estinzione del reato), individua una soglia di gravità che giustifica di per sé la revoca, senza margini di discrezionalità in capo all’amministrazione. Le declaratorie di incostituzionalità dell’art. 120 cod. strada, fondate sulla non omogeneità delle fattispecie ivi richiamate, non sono estensibili alla diversa struttura della disposizione regolamentare sulle patenti nautiche. Il regolamento ministeriale non impugnato non può essere sottoposto al sindacato di legittimità nel giudizio di annullamento del provvedimento applicativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto con cui è stata revocata la patente nautica allo stesso rilasciata nel 1998, con contestuale rigetto dell’istanza di rinnovo. A fondamento del provvedimento l’amministrazione ha valorizzato la condanna riportata dal ricorrente, divenuta irrevocabile nel 2009, alla pena di anni sette di reclusione, nonché la sottoposizione a misura di sicurezza e di prevenzione per fatti accertati nel 2005, ritenendo non più sussistenti i requisiti morali di cui agli artt. 37 e 41, d.m. n. 146 del 2008.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della revoca, sostenendo che i requisiti morali richiesti per la patente nautica coincidono con quelli della patente di guida e che la restituzione di quest’ultima, per effetto di una pronuncia del giudice amministrativo di appello, nonché la revoca della libertà vigilata disposta nel 2018, escluderebbero ogni residua pericolosità. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa di ordine processuale: il ricorrente non ha impugnato il d.m. n. 146 del 2008 di talché non può scrutinarsi in questa sede la legittimità della normativa secondaria, né prospettarsi una questione di costituzionalità, poiché l’art. 134 Cost. non contempla i regolamenti amministrativi tra gli oggetti del giudizio incidentale.

La questione si sposta quindi sul piano interpretativo: occorre verificare se l’art. 37 d.m. n. 146 del 2008 possa essere letto conformemente all’art. 120 cod. strada, come vigente al momento dei fatti e alla luce delle declaratorie di incostituzionalità che lo hanno interessato. Il Collegio richiama la ricostruzione offerta dal giudice amministrativo di appello, che ha escluso la rilevanza della riabilitazione quale presupposto per il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla guida, e le sentenze del giudice delle leggi che hanno censurato l’automatismo della revoca della patente di guida.

Secondo il Collegio, quelle pronunce non sono estensibili alla fattispecie qui esaminata. Esse hanno valorizzato la non omogeneità, in termini di gravità, delle fattispecie assunte dall’art. 120 cod. strada a presupposto della revoca, rendendo irragionevole l’automatismo rispetto a condizioni soggettive di peso diseguale. Diversa è la struttura dell’art. 37 d.m. n. 146 del 2008, il quale àncora la preclusione a una soglia di pena non inferiore a tre anni: il suo superamento giustifica di per sé un giudizio di gravità, con la sola eccezione della riabilitazione, oggi affiancata dall’estinzione del reato.

Il Collegio rileva altresì che il legislatore ha mantenuto tale impostazione anche con il d.m. n. 133 del 2024, che ha modificato l’art. 37 e il correlativo art. 41 senza introdurre margini di discrezionalità. Ne segue che, quand’anche si ritenesse censurabile l’automaticità della revoca, il ricorso non potrebbe essere accolto, non essendo stato specificamente impugnato il regolamento in parte qua. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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