Cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento dopo il ricorso per l’ottemperanza (TAR Sardegna n. 446 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione integrale della sentenza di cognizione, ancorché realizzata solo in data successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio. L’amministrazione che abbia provveduto al pagamento solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza resta comunque soccombente ai fini della regolazione delle spese di lite, da liquidarsi in suo carico anche in considerazione della serialità delle controversie.
Il Fatto
La ricorrente, docente supplente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente per gli incarichi di supplenza, oltre accessori di legge.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’esecuzione coattiva della sentenza. Il Ministero si costituiva in giudizio, depositando documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rilevava che, sulla base dell’analisi della documentazione prodotta dall’amministrazione e delle precisazioni della stessa ricorrente, la liquidazione della retribuzione professionale docente era avvenuta solo in data successiva alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Ciononostante, il Tribunale amministrativo riteneva che, essendo la sentenza di cognizione passata in giudicato e tempestivamente notificata, e risultando la stessa integralmente eseguita — seppur solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza — non residuasse alcuna utilità per la ricorrente nella prosecuzione del giudizio, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le poneva a carico del Ministero soccombente, applicando il criterio della soccombenza sostanziale: l’esecuzione spontanea intervenuta dopo la proposizione del ricorso non esimeva l’amministrazione dalla rifusione delle spese, considerata anche la serialità di tali controversie. Le spese, liquidate in misura ridotta, venivano distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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