L’ANAC deve motivare l’utilità dell’annotazione nel Casellario per vicende di valore marginale (TAR Lazio n. 4851 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ANAC, nell’esercizio del potere di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico. L’obbligo di motivazione sull’utilità della notizia, pur alleggerito nelle ipotesi di annotazioni di illeciti professionali gravi quali la risoluzione contrattuale, non può ritenersi escluso, dovendo l’Autorità comunque considerare se la vicenda sia idonea a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità. L’annotazione relativa a un singolo ordinativo di valore marginale rispetto al complessivo rapporto contrattuale richiede una valutazione stringente e rigorosa, che impedisca automatismi e pregiudizi sproporzionati per l’operatore economico.

Il Fatto

La società ricorrente si era aggiudicata un accordo quadro per la manutenzione di impianti di sollevamento, stipulato nel dicembre 2022 per un importo massimo di € 463.159,53. In esecuzione dell’accordo, la stazione appaltante aveva affidato alla società un servizio di assistenza al progettista per i sopralluoghi sugli impianti, per un importo di € 1.830,00. Con determina dell’ottobre 2024, la stazione appaltante aveva disposto la risoluzione del contratto applicativo per inadempimento, segnalando la vicenda all’ANAC.

A seguito dell’avvio del procedimento, l’ANAC aveva disposto l’annotazione della notizia nel Casellario informatico, ritenendo sussistenti i presupposti. La società aveva impugnato il provvedimento, deducendo la tardività dell’annotazione, l’insufficienza dell’istruttoria e la mancata valutazione della marginalità della vicenda rispetto al rapporto contrattuale complessivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto respinto il motivo relativo alla tardività del provvedimento, ritenendo ragionevole la disciplina regolamentare che distingue tra i novanta giorni per la pre-istruttoria e i centoottantagiorni per la conclusione del procedimento, decorrenti dall’avvio. Nel caso di specie, l’annotazione era stata adottata nel rispetto del termine, considerato il periodo di sospensione per l’acquisizione delle memorie difensive.

Ha invece accolto le censure relative al difetto di istruttoria e motivazione sull’utilità della notizia. Richiamato l’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, il Tribunale ha ricordato che la sezione B del Casellario contiene, tra l’altro, le notizie relative a provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento e ad altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali.

La giurisprudenza richiamata dal Collegio ha precisato che l’Autorità deve sempre valutare l’utilità concreta della notizia, non potendo la motivazione ridursi a un’assertiva affermazione di conferenza. Tale obbligo, pur attenuato per i fatti qualificabili come illeciti professionali gravi, impone comunque di considerare se la notizia sia idonea a orientare le stazioni appaltanti nella valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.

Il Tribunale ha evidenziato che l’attenzione deve essere particolare per le vicende riguardanti singoli ordinativi nell’ambito di un accordo quadro, al fine di evitare che vicende di valore marginale vengano annotate sulla base di automatismi. L’inserimento di annotazioni di dubbia utilità arreca un pregiudizio sproporzionato agli operatori e aggrava l’attività di controllo delle stazioni appaltanti.

Nel caso concreto, l’ANAC si era limitata a constatare la riconducibilità del provvedimento alla categoria delle risoluzioni contrattuali, senza considerare il valore minimo del singolo ordinativo rispetto all’importo complessivo dell’accordo quadro. L’assenza di una specifica valutazione sulla gravità della condotta e sull’utilità della notizia ha reso il provvedimento illegittimo, con conseguente annullamento dell’annotazione. Le spese sono state compensate, salvo il dovere dell’Autorità di rifondere il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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