Silenzio dell’ASP sull’istanza di accesso al Fondo regionale per la disabilità gravissima (TAR Sicilia n. 9 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione del procedimento di accesso al beneficio economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima, entro il termine fissato dalla normativa regionale e dalla circolare attuativa, integra il silenzio-inadempimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Il termine di esitazione dell’istanza è espressamente previsto dall’art. 9, comma 5-bis, l.r. 8/2017 e dalla circolare interassessoriale n. 5/2021, che impone la valutazione della UVM entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 30 marzo dell’anno successivo per il secondo. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere con atto espresso entro il termine assegnato e, in caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta. L’incarico commissariale è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minorenne, ha presentato in data 11 marzo 2025 all’ASP di Palermo l’istanza per l’accesso al beneficio economico destinato ai soggetti affetti da disabilità gravissima, in applicazione dell’art. 9, l.r. 8/2017 e del d.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589. L’istanza richiama il D.M. 26 settembre 2016 e il Fondo regionale per la disabilità.
L’Amministrazione non ha concluso il procedimento con alcun provvedimento espresso. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento e per l’accertamento dell’obbligo dell’ASP di provvedere. La causa è stata discussa in camera di consiglio e trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 1, l.r. 4/2017 istituisce il Fondo regionale per la disabilità, da erogarsi mediante trasferimenti monetari diretti ai soggetti con disabilità gravissima. Il decreto del Presidente della Regione siciliana del 10 maggio 2017 individua gli aventi diritto e fissa in novanta giorni il termine per la definizione del procedimento di valutazione di ogni istanza.
L’art. 45, l.r. 9/2021 ha novellato il comma 5-bis dell’art. 9, l.r. 8/2017, prevedendo che le domande dei nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima siano presentate nel primo semestre, con trasmissione entro il 30 giugno, o nel secondo semestre, con trasmissione entro il 31 dicembre di ogni anno. La circolare interassessoriale n. 5/2021 ha stabilito che l’accesso al beneficio è subordinato alla verifica e valutazione di ogni singola istanza da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) dell’ASP, relativamente al primo semestre entro il 30 settembre e, per il secondo semestre, entro il 30 marzo dell’anno successivo.
Su queste basi il Collegio ritiene sussistente l’inadempimento dell’ASP sull’istanza avanzata l’11 marzo 2025 e dichiara l’illegittimità del silenzio-inadempimento. Di conseguenza, condanna l’Amministrazione a provvedere entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di persistente inerzia, il TAR nomina quale commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie presso l’Assessorato Regionale della Salute, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo dipartimento provvisto delle necessarie competenze. Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Quanto al compenso, il TAR richiama il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in particolare gli artt. 55 e 56, l’art. 8 della l. n. 417/1978 e la circolare del Ministero del Tesoro 3.12.1991, n. 75, precisando che la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non al deposito della relazione. Il commissario è inoltre tenuto al deposito telematico tramite la procedura PAT. Le spese processuali sono poste a carico dell’Azienda soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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