Legittimo il giudizio della commissione sul concorso per docenti di conservatorio (TAR Sicilia n. 1452 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per il reclutamento dei docenti di prima fascia nei conservatori di musica, la valutazione delle prove didattico-pratiche e dei titoli artistici costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o violazione dei criteri fissati dalla legge di gara. Il giudizio collegiale non richiede la verbalizzazione dei voti dei singoli commissari, salvo che il bando imponga schede individuali. Il concorrente che abbia regolarmente partecipato alla selezione è privo di interesse a contestare la mancata pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento, non potendo trarre alcun vantaggio dall’annullamento degli atti per un vizio prodromico. La violazione dell’obbligo dichiarativo dei commissari non determina di per sé l’invalidazione della procedura, se non si prova l’effettiva sussistenza di una causa di incompatibilità.

Il Fatto

Il ricorrente, docente candidato in un concorso pubblico per un posto di prima fascia nel settore artistico disciplinare del flauto presso un conservatorio di musica, si era collocato al secondo posto della graduatoria definitiva con 73 punti, contro gli 81 attribuiti alla candidata risultata vincitrice. Il candidato ha impugnato il decreto direttoriale di approvazione della graduatoria, unitamente agli atti della procedura, articolando cinque motivi: l’errata valutazione dei titoli artistici, l’erroneo punteggio delle prove didattico-pratiche, l’omessa pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento, l’irregolare composizione della commissione e la conoscenza anticipata dei nominativi dei candidati da parte dei commissari.

Si sono costituiti l’amministrazione intimata e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 e decisa nella camera di consiglio del medesimo giorno.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo all’asserita sopravvalutazione dei titoli artistici della controinteressata, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il Collegio ha rilevato che i punteggi per titoli di entrambe le candidate erano stati ridotti al massimo attribuibile in base al bando, pari a 30 punti: anche azzerando i punti per titoli artistici della vincitrice, il punteggio complessivo non sarebbe mutato. Il ricorrente non ha censurato ulteriori profili idonei a ridurre il punteggio sotto tale soglia.

Il secondo motivo è stato rigettato nel merito. Le valutazioni delle prove didattico-pratiche erano state correttamente incasellate dalla commissione nelle fasce di punteggio previste, in coerenza con i giudizi espressi. Il Collegio ha qualificato il giudizio come espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito. Il divieto di utilizzo delle slides non è illegittimo in mancanza di specifiche indicazioni del bando, quando tali ausili non siano indispensabili. Irrilevante è il rinvio delle valutazioni dopo la pausa pranzo. Quanto alla mancata verbalizzazione dei voti dei singoli commissari, il Collegio ha richiamato la natura collegiale dell’organo, che esprime una valutazione unitaria, citando TAR Umbria n. 654 del 2024.

Il terzo motivo, sulla omessa pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento ex art. 35-ter, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, è stato dichiarato inammissibile: il concorrente che ha regolarmente partecipato non ha interesse a contestare un vizio prodromico, secondo Cons. Stato n. 6746 del 2005. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, non essendo stato impugnato il bando nella parte in cui fissa i requisiti di nomina dei commissari. L’ultimo motivo è stato rigettato, poiché le dichiarazioni di incompatibilità rese dai commissari non riguardavano i rapporti con i candidati, e la violazione dell’obbligo dichiarativo non invalida la procedura se non si prova una concreta causa di incompatibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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