Ottemperanza alla carta docenti e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 12 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., è esperibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza passata in giudicato non sia stato spontaneamente eseguito dall’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996. Accertata la perdurante inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine ed è tenuto a nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il commissario designato in un dirigente della stessa amministrazione intimata non ha diritto ad alcun compenso, poiché l’attività di ausiliario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza del titolo esecutivo costituito da una sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con la quale l’amministrazione scolastica era stata condannata all’emissione della carta docenti e all’assegnazione delle relative somme, oltre interessi, in favore di ciascuno degli istanti. La sentenza è passata in giudicato senza essere impugnata.
Non avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito dato esecuzione al giudicato, i ricorrenti hanno chiesto al TAR di ordinare l’integrale ottemperanza entro un termine, di nominare un commissario ad acta per il caso di inerzia e di condannare l’amministrazione alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti del rito, in particolare la mancata impugnazione della sentenza di condanna, attestata dalla certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996. Su tali basi ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.
Il ricorso è stato pertanto accolto. L’amministrazione deve provvedere alla puntuale e completa ottemperanza del titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di decorso infruttuoso, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso ogni diritto in capo al commissario, nominato in un dirigente della stessa amministrazione resistente. L’attività di ausiliario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettata per l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione, è stata applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti.
Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il commissario depositi gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari. Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate come da dispositivo e distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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