La demolizione dell’abuso edilizio prescinde dall’inerzia e dall’affidamento (TAR Sardegna n. 425 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo non richiede una motivazione rafforzata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino, essendo sufficiente il richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento. Il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non radicano alcun legittimo affidamento del privato né determinano una sanatoria automatica dell’illecito. L’ordine di demolizione va ingiunto al proprietario e a chi ha la disponibilità materiale dell’immobile, a prescindere dalla sua identificazione come autore dell’abuso, poiché il provvedimento ha natura ripristinatoria e reale. La realizzazione di volumi nuovi ed autonomi non contemplati dal titolo abilitativo integra un’ipotesi di mancanza sostanziale del permesso di costruire, non essendo configurabile una mera parziale difformità.
Il Fatto
La controversia riguardava un immobile composto da tre unità immobiliari, edificato negli anni Settanta sulla base di una licenza edilizia. A seguito di una segnalazione e di successivi sopralloghi, il Comune accertava che il secondo piano e il lastrico solare erano stati realizzati in difformità o in assenza di titolo abilitativo, e ordinava la demolizione delle opere abusive.
I proprietari delle unità immobiliari impugnavano l’ordinanza, deducendo la carenza di motivazione sull’interesse pubblico, l’erronea individuazione dei destinatari dell’ordine, la violazione del diritto al rispetto della casa familiare e l’applicabilità della disciplina della parziale difformità dal permesso di costruire. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica a un controinteressato e contestando nel merito le doglianze.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso, richiamando per la prima censura il principio consolidato per cui l’ordine di demolizione non richiede una motivazione aggiuntiva sull’interesse pubblico, essendo il decorso del tempo inidoneo a legittimare l’abuso. La Corte ha inoltre rilevato che l’epoca della realizzazione dell’abuso non era documentata e che il Comune aveva avuto notizia delle opere solo in epoca recente, escludendo comunque la sussistenza di un affidamento tutelabile.
Quanto alla seconda doglianza, il Collegio ha precisato che l’ordine di demolizione può essere legittimamente rivolto non solo a chi ha materialmente commesso l’abuso, ma anche a chi ha la disponibilità dell’immobile, in ragione del rapporto materiale con il bene e della natura reale dell’ordine ripristinatorio. Nel caso di specie, il provvedimento era stato notificato a tutti i soggetti indicati come comproprietari, rendendo irrilevante il contrasto sull’effettiva titolarità della porzione abusiva.
In relazione al terzo motivo, il TAR ha escluso che le considerazioni sulla proporzionalità della sanzione rispetto alle condizioni personali e familiari possano inficiare la legittimità dell’ordinanza, trattandosi di un potere vincolato e potendo tali profili rilevare solo nella fase esecutiva, al fine di modulare le modalità di intervento.
Infine, il Collegio ha qualificato l’intervento come realizzazione di volumi nuovi ed autonomi, integrante una mancanza sostanziale del permesso di costruire e non una mera parziale difformità. In ogni caso, la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione assumerebbe rilievo solo in fase esecutiva e non inciderebbe sulla legittimità dell’ordine di ripristino.
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Nota della Redazione
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