Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di rigetto dell’autorizzazione unica (TAR Calabria n. 574 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso atti presupposti, connessi e conseguenziali rispetto a un provvedimento autorizzatorio unico regionale quando l’amministrazione procedente abbia definitivamente denegato il rilascio dell’autorizzazione e tale diniego si sia consolidato per mancata impugnazione. La sopravvenienza del provvedimento negativo priva il ricorrente dell’interesse alla decisione nel merito, residuando in capo allo stesso il solo onere di contestare l’atto sopravvenuto.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Consiglio Comunale aveva espresso parere favorevole alla variante urbanistica e disposto la sdemanializzazione di alcune strade vicinali, funzionali al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il ricorso, affidato a pluralità di motivi, era diretto avverso la delibera e gli atti presupposti e conseguenziali. Nel corso del giudizio, la società controinteressata ha rappresentato il sopravvenuto rigetto dell’istanza autorizzatoria da parte della Conferenza dei servizi, cui è seguito decreto dirigenziale della Regione che ha definitivamente negato il rilascio dell’autorizzazione, consolidatosi per mancata impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorso, chiamato alla pubblica udienza, debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La circostanza sopravvenuta del rigetto dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, priva il Consorzio ricorrente dell’interesse alla decisione della controversia nel merito. Il provvedimento di diniego definitivo, non impugnato, incide direttamente sull’oggetto dell’impugnazione, rendendo inutile l’esame dei motivi di ricorso avverso atti che risultano ormai privi di effetto lesivo attuale.
Il Tribunale ha richiamato, in senso analogo, la sentenza del Cons. Stato, sez. IV, 2.05.2024, n. 4010, che conferma l’improcedibilità del gravame quando il provvedimento autorizzatorio, presupposto degli atti impugnati, sia stato definitivamente negato dall’amministrazione procedente.
Conseguentemente, il ricorrente ha preso atto degli sviluppi della vicenda, associandosi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero di improcedibilità. Il Collegio ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese tra le parti, ricorrendone i presupposti.
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Nota della Redazione
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