Sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell indennità di buonuscita (TAR Sicilia n. 1244 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio a domanda spettano i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 66/2010, della norma che aveva sostituito l’originaria disposizione non determina la riviviscenza di quest’ultima nella formulazione limitativa dei casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione del collocamento in quiescenza a domanda. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato in congedo a domanda a decorrere dal 1° gennaio 2021, avendo maturato al momento della domanda i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre accessori.
L’INPS si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha replicato con memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata: l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, secondo il pacifico principio richiamato dalla giurisprudenza amministrativa.
Anche l’eccezione di prescrizione è respinta. Il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dal prospetto di liquidazione, ed è onere della parte debitrice allegare e provare la data di inizio del corso prescrizionale, trattandosi di eccezione in senso proprio. Nel caso concreto, il collocamento in congedo è avvenuto solo il 1° gennaio 2021, sicché non risulta comunque maturata la prescrizione quinquennale.
Nel merito, il ricorso è accolto sulla base del consolidato orientamento in materia. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto: l’art. 13 della legge n. 804/1973 aveva attribuito i sei aumenti periodici ai generali e ai colonnelli della Guardia di finanza “a disposizione”; l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 li aveva previsti per tutti gli ufficiali; l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, li aveva estesi ai sottufficiali, ma nei soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione della cessazione a domanda.
Il passaggio decisivo riguarda gli effetti dell’abrogazione. Il c.o.m. ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, ma l’abrogazione della norma che ha novellato una precedente disposizione non fa rivivere quest’ultima nella formulazione originaria. Deve quindi ritenersi abrogato anche l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, con la sua limitazione ai casi di cessazione non a domanda. Residua così l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che l’art. 1911, comma 3, c.o.m. lascia espressamente fermo per tutte le forze di polizia ai fini del trattamento di fine rapporto.
Quanto all’ambito applicativo, la nozione di forze di polizia richiamata è ampia e comprende gli appartenenti all’ordinamento civile e militare con qualifiche equiparate. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei aumenti ai soli fini della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda, infine, non è previsto a pena di decadenza: esso è un onere funzionale alla decorrenza del collocamento al 1° gennaio successivo, e nessuna ragionevole giustificazione sorreggerebbe una disparità tra chi presenta domanda entro tale data e chi la presenta negli anni seguenti.
Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre accessori secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, e con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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