Ottemperanza per Carta Docente e diniego di astreintes per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 3829 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la rituale notifica del titolo esecutivo e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice, in caso di inadempimento non contestato, dichiara l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di provvedere, assegnando un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere, invece, esclusa quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua, tenuto conto dell’esiguità del debito e dell’esistenza di vincoli normativi e di bilancio del debitore pubblico.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio economico della carta elettronica per l’anno scolastico 2024/25, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il titolo, notificato al Ministero, non veniva spontaneamente adempiuto.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato. Il credito, accertato in sede di cognizione, doveva considerarsi liquido ed esigibile, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non avendo l’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, fornito alcuna prova di pagamenti, nemmeno parziali. L’inottemperanza è stata pertanto dichiarata.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di perdurante inadempimento, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, con l’onere per la parte ricorrente di comunicare l’inottemperanza.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata, invece, respinta. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il TAR ha evidenziato che l’astreinte va esclusa qualora risulti manifestamente iniqua o sussistano ragioni ostative, da valutarsi in concreto con riferimento alle peculiari condizioni del debitore pubblico.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che l’esiguità del debito, pari all’importo di 500,00 euro, rendesse la penalità di mora eccessivamente afflittiva, oltre a rilevare le difficoltà connesse ai vincoli di bilancio e alla finanza pubblica. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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