Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato e risarcimento del danno (TAR Campania n. 713 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo conosce la domanda di risarcimento del danno conseguente alla ritardata esecuzione del giudicato civile quando essa sia strettamente consequenziale al giudicato medesimo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. Il danno da ritardo è liquidabile in via equitativa, entro il massimo costituito dal valore del bene non goduto, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. All’inottemperanza dell’Amministrazione conseguono l’ordine di provvedere entro un termine, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina del commissario ad acta. La sopravvenuta soddisfazione delle pretese dei procuratori antistatari determina carenza di interesse, non cessazione della materia del contendere, in difetto di prova documentale dell’avvenuto pagamento.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2168 del 21.03.2024, era stato accertato il diritto di una docente, per più annualità scolastiche, a usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente, con condanna del Ministero all’emissione di un buono di euro 500,00 per ciascuna annualità e al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, non era stata impugnata. Il Ministero, tuttavia, persisteva nell’inadempimento. I ricorrenti, due procuratori in proprio e la docente, proponevano allora ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione del giudicato, il risarcimento del danno — essendo la docente ormai in pensione e non più in grado di utilizzare la Carta —, la fissazione di un termine e la nomina del commissario ad acta, con penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni al puntuale pagamento delle spettanze.
In via preliminare, è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse quanto ai due procuratori, che nelle note del 23.01.2026 avevano dichiarato l’avvenuto pagamento delle proprie competenze professionali. Il Collegio ha precisato che tale dichiarazione, in mancanza di documentazione comprovante il pagamento, non determina la cessazione della materia del contendere, ma solo la carenza di interesse.
Quanto all’azione ex art. 112, comma 3, c.p.a., il Tribunale ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 15/10/2025, n. 2247, secondo cui il giudice amministrativo conosce le domande risarcitorie consequenziali al giudicato civile. Sull’entità del ristoro, ha richiamato Cass. civ., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961, che ammette la liquidazione equitativa entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo prova di un maggior pregiudizio.
In mancanza di elementi sulla permanenza nel sistema scolastico, il Collegio ha stimato equo un risarcimento di euro 1.500. Ha poi disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, e nominato commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, precisando che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e che il compenso sarà liquidato con successivo decreto. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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