Sei scatti stipendiali nella buonuscita anche per il collocamento a domanda (TAR Sicilia n. 1243 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il personale delle forze di polizia ha diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, avendo il c.o.m. abrogato le norme che limitavano l’istituto alle sole ipotesi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide sul solo calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è di decadenza, ma costituisce un semplice onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1 gennaio dell’anno successivo. L’INPS è l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di buonuscita. L’eccezione di prescrizione è infondata se l’INPS non specifica e prova la data di inizio del corso prescrizionale.
Il Fatto
La ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato, collocata in congedo a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre accessori. Al momento della presentazione della domanda aveva maturato l’età anagrafica e l’anzianità di servizio utile richieste dalla norma.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 21 aprile 2026 e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. Richiamando il principio pacifico — confortato da C.G.A. n. 865 del 2022 e dalle pronunce del Cons. Stato n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010 — afferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. Il termine decorre dal momento della conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dalla trasmissione del prospetto di liquidazione; grava sull’INPS l’onere di specificare e provare la data di inizio del corso prescrizionale, trattandosi di eccezione in senso proprio. Nel caso concreto, il collocamento in congedo è comunque intervenuto il 30 giugno 2022, con la conseguenza che non si è verificata la prescrizione quinquennale neppure secondo la prospettazione dell’Ente.
Nel merito, la Sezione aderisce al consolidato orientamento in materia, richiamando Cons. Stato n. 10523 del 2023, n. 2982 e n. 2826 del 2023 e C.G.A. n. 209 e n. 1328 del 2022. L’istituto dei sei scatti, introdotto dall’art. 13 della legge n. 804/1973 e poi esteso, è regolato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che lo prevede a favore del personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinguere tra ordinamento civile e militare.
Decisivo è il rilievo che il c.o.m. ha abrogato le disposizioni che limitavano l’attribuzione ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’abrogazione di una norma sostitutiva non determina la riviviscenza della disposizione originaria, secondo il criterio cronologico; pertanto la limitazione non è più in vigore e l’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per il calcolo del trattamento di fine rapporto. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla sola base pensionabile, non modifica il regime dell’indennità di buonuscita.
Quanto al termine del 30 giugno, la Sezione ne esclude la natura decadenziale: esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1 gennaio dell’anno successivo e non condiziona l’attribuzione dei sei scatti. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione, e con spese distratte al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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