Riesame dell’elaborato non ammesso alla prova orale da parte di altra Commissione (TAR Lombardia n. 805 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, la domanda di sospensione del provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato può essere accolta, ai fini del riesame dell’elaborato scritto, qualora il candidato deduca elementi puntuali di disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati valutati positivamente e la valutazione negativa non appaia prima facie irragionevole. Il riesame deve essere disposto da una Commissione operante presso una diversa Corte d’Appello, alla quale l’elaborato va trasmesso in forma rigidamente anonima, unitamente ad altri elaborati anch’essi anonimi, per garantire l’imparzialità della nuova valutazione. L’accoglimento dell’istanza cautelare è limitato al riesame e non comporta l’ammissione automatica alla prova orale, la cui decisione resta demandata alla fase di merito.
Il Fatto
La ricorrente, candidata all’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2025, veniva dichiarata non ammessa alla prova orale dalla XII Sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, con provvedimento fatto proprio dalla Corte d’Appello di Milano. La candidata impugnava il provvedimento di non ammissione, il verbale di correzione della prova scritta e la votazione negativa, deducendo l’irragionevolezza della valutazione e la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati i cui elaborati erano stati valutati positivamente. Nel giudizio si costituiva il Ministero della Giustizia, mentre la Commissione per l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Milano non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente riservato al merito la compiuta delibazione dell’eccezione di tempestività del ricorso, rilevando che non erano dimostrate in giudizio le date di presentazione dell’istanza di accesso e di rilascio della documentazione. La questione è stata quindi rinviata alla trattazione di merito, senza che la stessa potesse precludere la valutazione della domanda cautelare.
Nel merito della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che il motivo concernente l’irragionevolezza della valutazione gravemente negativa non è prima facie infondato. La valutazione è stata effettuata ictu oculi, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e dei puntuali elementi di disparità di trattamento dedotti dalla ricorrente rispetto ad altri elaborati valutati positivamente. Tale profilo ha superato il vaglio del fumus boni iuris richiesto per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Sotto il profilo del danno, il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito del periculum in mora, accogliendo la domanda cautelare ai soli fini del riesame dell’elaborato. Il Collegio ha individuato la Corte d’Appello di Torino quale organo competente per il nuovo esame, disponendo che il Ministero della Giustizia trasmettesse alla suddetta Commissione l’elaborato in forma rigidamente anonima, senza alcun riferimento all’ordinanza, unitamente ad altri nove elaborati parimenti anonimi, per la rivalutazione entro trenta giorni dalla trasmissione.
La decisione cautelare è stata circoscritta al riesame e non ha anticipato l’esito del giudizio di merito, per il quale è stata fissata l’udienza pubblica del 4 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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