Autorizzazione unica per biometano: i profili di insalubrità e impatto ambientale non paralizzano il rilascio (TAR Basilicata n. 47 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento ad adiuvandum nel processo amministrativo è ammesso solo in favore di chi sia titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella fatta valere dal ricorrente principale, ed è invece precluso al cointeressato, che vanta un interesse personale e diretto all’impugnazione e deve quindi proporre un autonomo ricorso nel rispetto dei termini di decadenza. Il rilascio dell’autorizzazione unica per un impianto di produzione di biometano non richiede la valutazione di incidenza ambientale qualora non risulti dimostrata la sussistenza di incidenze significative sul sito della Rete Natura 2000, essendo a tal fine insufficiente la mera prossimità dell’impianto all’area protetta. L’atto autorizzatorio che richiami espressamente i pareri resi in sede di conferenza di servizi, facendone propri i contenuti, soddisfa l’obbligo di recepire le relative prescrizioni. Il potere del sindaco di cui all’art. 217 del R.D. n. 1265/1934 è recessivo rispetto ai pareri espressi dalle autorità tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di fondi limitrofi all’area interessata, ha impugnato la determinazione con cui la Regione Basilicata ha rilasciato alla società controinteressata l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano di potenza pari a 500 smc/h, da ubicarsi nel comune di Policoro. Il ricorso, originariamente proposto come straordinario al Capo dello Stato e successivamente trasposto in sede giurisdizionale, è stato affidato a molteplici motivi di censura, incentrati su presunte carenze istruttorie e violazioni procedurali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato preliminarmente l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum, rilevando che gli intervenienti, titolari di attività agricole su terreni prossimi al sito, avevano prospettato un interesse personale e diretto all’annullamento del provvedimento, configurandosi quindi come cointeressati. Costoro, in ragione della posizione giuridica vantata, avevano l’onere di proporre un autonomo ricorso, non essendo loro consentito di intervenire in un giudizio già instaurato da altri.
Passando al merito, la Corte ha respinto il motivo relativo alla mancata attivazione delle procedure di partecipazione del pubblico, osservando che l’obbligo di cui alla Convenzione di Aarhus è predicabile, nell’ordinamento interno, esclusivamente per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica, non ricorrenti nella specie.
Quanto ai vizi di natura procedimentale, la Corte ha rilevato che la mancata comunicazione della nota indittiva della conferenza di servizi ha comunque consentito al comune di avere contezza del procedimento e di poter partecipare. In ogni caso, la condotta dell’ente, che è rimasto inerte, non può fondare una censura avverso il provvedimento finale. Ha inoltre precisato che l’amministrazione ha poi adottato un provvedimento confermativo, garantendo all’ente la piena interlocuzione.
In ordine alle censure relative all’impatto odorigeno e alla mancata attivazione del procedimento di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, la Corte ha evidenziato che le valutazioni tecniche erano state compiute dall’ARPAB e dalla ASL in sede di conferenza di servizi. L’impianto, in quanto destinato alla produzione di biocarburante, non rientra nella nozione di impianto industriale insalubre di prima classe, con la conseguenza che il potere sindacale di cui all’art. 217 R.D. citato deve ritenersi recessivo rispetto ai pareri delle autorità tecniche.
La Corte ha infine disatteso le ulteriori doglianze relative alla mancata valutazione di incidenza e ai rischi idrogeologici, ritenendo non dimostrata la sussistenza di incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, in virtù della sola prossimità, e dando atto della modifica localizzativa del progetto sollecitata dall’Autorità di Bacino. I motivi di ricorso sono stati dichiarati infondati o inammissibili per la loro genericità e per l’assenza di specifici elementi di prova.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.