Alloggio di servizio non assegnato: responsabilità dell’Amministrazione per inadempimento (TAR Sicilia n. 1226 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’alloggio di servizio gratuito connesso all’incarico (ASGI) spetta al militare in ragione dell’incarico ricoperto e costituisce uno strumento organizzativo volto a garantire l’interesse pubblico alla pronta reperibilità. Una volta accertato che l’incarico rientra tra quelli individuati dalla legge, l’Amministrazione è gravata da un obbligo giuridico di rendere effettivamente disponibile l’alloggio, procurandone la disponibilità anche sul mercato privato. La materiale indisponibilità locale di unità demaniali non integra l’inesistenza in assoluto dell’alloggio e non esonera l’Amministrazione dall’obbligo. La mancata assegnazione per l’intera durata dell’incarico, a fronte di un diritto riconosciuto dalla stessa Amministrazione e dell’omesso completamento dell’iter di locazione passiva, integra inadempimento ex art. 1218 cod. civ. e fonte di responsabilità risarcitoria. Le lungaggini burocratiche interne non costituiscono causa non imputabile idonea a escludere la responsabilità.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, è stato trasferito d’autorità ad assumere il Comando del 16° Nucleo Elicotteri di Rieti, incarico ricoperto dal 27 marzo 2017 all’8 settembre 2021. L’incarico rientra tra quelli per i quali l’art. 383 del d.P.R. n. 90/2010 prevede l’alloggio di servizio gratuito. Preso atto dell’indisponibilità di alloggi demaniali, l’Amministrazione ha rappresentato la necessità di reperire un’unità abitativa sul mercato privato, con canone a carico della Prefettura. Il procedimento di locazione passiva è stato avviato ma mai concluso: l’immobile è stato assegnato solo al Comandante succeduto al ricorrente.
Il ricorrente ha quindi stipulato a proprie spese il contratto di locazione, versando un canone mensile di € 570,00 per un totale di € 32.520,00, e ha agito per il rimborso dei canoni corrisposti o, in via alternativa, per il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione, giudicandola inammissibile perché fondata su una deduzione generica, priva dell’indicazione della data di decorrenza. Nel merito, la pretesa risarcitoria, scaturendo dalla lesione di un diritto soggettivo patrimoniale derivante dal rapporto di servizio, è soggetta al termine decennale dell’art. 2946 cod. civ., decorrente, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dalla cessazione dell’incarico, avvenuta l’8 settembre 2021: l’azione, notificata il 14 marzo 2024, è tempestiva.
Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti, poiché la domanda ha natura risarcitoria e si fonda sull’inadempimento di un’obbligazione, con esclusione di alcun onere di impugnazione immediata.
Quanto alla legittimazione passiva, il Collegio richiama l’orientamento per cui occorre distinguere la competenza decisionale, propria del Ministero della Difesa, dalla competenza contabile, propria del Ministero dell’Interno: il tema dell’alloggio inerisce esclusivamente al Ministero della Difesa (Cons. Stato, Sez. II, n. 7409 del 2022). L’integrazione del contraddittorio verso il Ministero dell’Interno risponde a esigenze di completezza rispetto all’iter procedimentale.
Priva di fondamento è altresì l’eccezione basata sulla percezione dell’indennità di trasferimento: questa e il diritto all’alloggio rispondono a finalità eterogenee e non sono fungibili, poiché l’indennità non è finalizzata a soccorrere il personale in sede sprovvista di alloggio, ma spetta per i primi 24 mesi a tutti i militari trasferiti d’autorità.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 362 del d.P.R. n. 90/2010 distingue gli alloggi in ASGI e ASTC; il successivo art. 363 attribuisce l’alloggio ai titolari degli incarichi per assicurarne la costante e immediata disponibilità. Una volta appurato che l’incarico rientra tra quelli individuati dalla legge, l’Amministrazione è gravata da un preciso obbligo di rendere effettivamente disponibile l’alloggio, anche reperendo soluzioni alternative sul mercato privato in caso di indisponibilità demaniale (richiamati Cons. Stato, Sez. IV, n. 5180 del 2012, Sez. VI, n. 2506 del 2006, TAR Sicilia n. 368 del 2022, CGARS n. 11 del 2023). La distinzione tra inesistenza e indisponibilità dell’alloggio, rilevante ai fini dell’art. 363, non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di reperimento: la nota che attestava l’assenza di edifici ASGI e di alloggi liberi comprova solo la materiale indisponibilità locale, non la mancanza assoluta. Il procedimento, avviato dalla stessa Amministrazione, non è stato portato a compimento per l’intera durata dell’incarico.
La mancata assegnazione integra dunque inadempimento ex art. 1218 cod. civ., non essendo provata alcuna causa di giustificazione non imputabile: le lungaggini burocratiche e la complessità del procedimento attengono a profili di organizzazione interna. La domanda risarcitoria è accolta per la somma documentata di € 32.520,00, oltre rivalutazione e interessi legali, con condanna delle Amministrazioni intimate e liquidazione delle spese in € 2.500,00.
Nota della Redazione
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