Obbligo di provvedere sul trasferimento tra scuole di specializzazione medica (TAR Lazio n. 402 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non presuppone necessariamente una specifica norma attributiva del potere. L’obbligo di provvedere può scaturire anche da ragioni di giustizia sostanziale ed equità che impongano l’adozione del provvedimento. Ne deriva che, ove il privato prospetti una situazione giuridica soggettiva tesa all’esercizio di un pubblico potere e siano spirati i termini, il giudice amministrativo, adito ex art. 117 c.p.a., ordina all’amministrazione di provvedere e nomina, in caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, iscritta al primo anno della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università della Magna Grecia di Catanzaro, chiedeva il trasferimento presso l’analoga Scuola dell’Università Aldo Moro di Bari, a seguito dell’insorgenza di un grave problema di salute nella famiglia di origine. Ottenuto il parere favorevole della Scuola di destinazione e, dopo un primo diniego, il nulla osta dell’Ateneo di provenienza, la ricorrente trasmetteva la documentazione al Ministero dell’Università e della Ricerca per l’adozione del provvedimento definitivo.
Nonostante le plurime diffide, il Ministero non provvedeva sull’istanza. La ricorrente proponeva quindi ricorso ex art. 117 c.p.a. per sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, con condanna a provvedere e nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la posizione della ricorrente: ella è titolare di una situazione giuridica soggettiva tesa a ottenere l’esercizio di un pubblico potere, per il soddisfacimento del sotteso interesse legittimo, sindacabile davanti al giudice amministrativo.
Il giudice richiama l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, secondo cui le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, salvo deroghe. Il comma 6 precisa che i termini decorrono dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte.
La sentenza affronta quindi il profilo, ancora dibattuto, della fonte dell’obbligo di provvedere. A un primo orientamento, restrittivo e minoritario, che lo ricollega a una norma, se ne contrappone uno maggioritario e condiviso dal Collegio, secondo cui l’obbligo può scaturire anche da ragioni di giustizia sostanziale ed equità che impongano l’adozione del provvedimento, richiamando Cons. Stato n. 3234/2017.
Applicando tale principio, il TAR osserva che entrambe le Scuole interessate hanno manifestato il consenso al trasferimento e che sussistono serie ragioni personali a sostegno del passaggio. Il Ministero avrebbe dovuto dunque pronunciarsi sull’istanza, anche in ragione delle plurime sollecitazioni ricevute, essendo ormai spirato il termine ordinario per provvedere.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio ordina al Ministero di provvedere entro 20 giorni dalla pubblicazione, nominando quale commissario ad acta, in caso di infruttuoso decorso del termine, il Direttore generale preposto alla Direzione generale per le specializzazioni sanitarie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Nota della Redazione
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