Inadempimento dell’Amministrazione e penalità di mora pari agli interessi legali (TAR Lazio n. 10507 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non dimostri di aver dato esecuzione al giudicato è tenuta ad adempiere nel termine fissato dal giudice, con nomina fin da ora di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 112, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

Il Fatto

La ricorrente agiva dinanzi al TAR per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di una somma di denaro e al riconoscimento di un punteggio per la supplenza svolta. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non dimostrava di aver adempiuto al comando giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa della ricorrente anche alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001). L’Amministrazione non aveva provato l’avvenuto adempimento né evidenziato circostanze sopravvenute ostative all’esecuzione.

Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni, nominando fin da ora un Commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine.

La domanda di astreinte è stata accolta, essendo il ritardo dell’Amministrazione apparso significativo. Quanto alla misura, il Collegio ha applicato l’art. 112, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo la penalità in misura pari agli interessi legali, ritenendola non manifestamente iniqua.

Le spese di lite sono state liquidate equitativamente, facendo riferimento ai parametri previsti per le esecuzioni mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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