Ottemperanza a giudicato su differenze retributive e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1215 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il ricorso è accolto quando il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e da tale notificazione è decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 1996, n. 669. L’Amministrazione che non provi, come è suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale è tenuta ad adempiere entro il termine fissato dal giudice. Il Tribunale può nominare sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché provveda in caso di persistente inottemperanza, attingendo alle risorse interne all’Amministrazione.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da una sentenza della Corte d’Appello di Catania – Sez. Lavoro, che ha condannato l’Assessorato regionale al pagamento, in favore di un lavoratore, delle differenze retributive derivanti da un superiore inquadramento, oltre accessori, e delle spese processuali di entrambi i gradi.
Il titolo, passato in giudicato come da attestazione, è stato notificato all’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di legge senza che l’ente abbia dato esecuzione, il creditore ha adito il TAR Sicilia con ricorso per ottemperanza, chiedendo che sia ordinato il pagamento delle somme indicate nel titolo. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza dimostrare alcuna attività esecutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996, richiamato dal rito amministrativo.
Su questo punto il Tribunale richiama l’art. 112 e seguenti del cod. proc. amm., che disciplinano il ricorso per l’ottemperanza al giudicato. La finalità dell’istituto è assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale quando l’Amministrazione rimanga inerte nonostante l’obbligo definitivamente accertato.
L’argomento decisivo è di ordine probatorio. L’Amministrazione, pur costituendosi, non ha dato prova — come era suo onere — di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La difesa si è limitata a una memoria di mera forma, priva di allegazioni utili a dimostrare l’adempimento.
Ricorrono dunque tutti i requisiti dell’ottemperanza. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, fissando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inutile scadenza di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora, attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, il commissario ad acta — individuato nel dirigente dell’ufficio competente in materia di liquidazioni — con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvederà, su comunicazione di parte ricorrente della perdurante inerzia, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore distrattario.
Nota della Redazione
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