L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 2814 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente comprovi il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il termine dilatorio costituisce condizione di ammissibilità anche per l’azione di ottemperanza. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina la piena esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2023/2024, con accredito del buono di € 500,00 oltre interessi.
Il titolo è stato notificato all’amministrazione in data 30 luglio 2025, anche ai fini del termine dilatorio. Non essendo stata proposta impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 17 novembre 2025. L’amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non ha dato prova dell’adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare le condizioni di ricevibilità e ammissibilità dell’azione, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Il ricorso risulta depositato nel rispetto dei termini, dimezzati per il rito camerale ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.
Sotto il profilo dell’ammissibilità, l’azione è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La parte ricorrente deve comprovare due presupposti: il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Il primo è attestato dal certificato di cancelleria del 17 novembre 2025; il secondo risulta soddisfatto, essendo il ricorso notificato il 4 dicembre 2025, a fronte di una notificazione del titolo avvenuta il 30 luglio 2025.
Nel merito, il ricorso è fondato. La sentenza del giudice ordinario possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio: l’amministrazione è tenuta a porre in essere tutte le attività per dare attuazione al bene della vita riconosciuto. L’obbligo consiste nella costituzione della Carta elettronica e nell’accredito di € 500,00 oltre interessi. L’amministrazione non ha fornito alcuna prova di adempimento, neppure parziale, né ha addotto ragioni ostative: l’inadempimento è pienamente accertato.
Il Collegio ordina l’integrale ottemperanza entro sessanta giorni e, per l’eventualità di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega, che provvederà entro i successivi sessanta giorni. Accoglie altresì la domanda di penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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