L’ottemperanza al giudicato sull’onere probatorio dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 1105 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve al proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del diritto azionato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., cioè l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e rimasto ineseguito. In applicazione dell’art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli: incombe pertanto sull’Amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento o l’estinzione del diritto. La mancata contestazione dell’inadempimento e l’assenza di valida giustificazione legittimano l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza n. 1721/2025 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo di 1.500,00 euro, oltre interessi legali.

La ricorrente ha dedotto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva spontaneamente eseguito la sentenza, benché ritualmente notificata e passata in giudicato. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese, con distrazione in favore del difensore. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non consta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.

Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Collegio applica il principio sancito dall’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Su questa base, incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto. L’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto, né ha fornito alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il ricorso è stato dunque accolto, con ordine di integrale ottemperanza al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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