Anonimato delle prove pratiche scritte nei concorsi pubblici (TAR Veneto n. 47 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di anonimato delle prove concorsuali, prescritto dall’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 per le sole prove scritte, va esteso alle prove pratiche che consistano nella redazione di un mero elaborato scritto, non essendo ravvisabile alcuna ragione tecnica che ne imponga la deroga. Il discrimine non è la qualificazione formale della prova né la sua correlazione con la prova orale, ma le concrete modalità di svolgimento imposte dalla lex specialis. Ove tra l’espletamento della prova pratica scritta e il successivo colloquio orale sussista uno iato temporale, impiegato dalla Commissione per assegnare il voto all’elaborato in seduta non pubblica, l’obbligo dell’anonimato si riespande e acquista piena efficacia cogente. La sua violazione non può ritenersi irrilevante per il solo fatto che la prova pratica si innesti in un più ampio modulo di prova orale, rispondendo il principio ai canoni di imparzialità, integrità delle prove, trasparenza ed omogeneità.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria, superando la prova scritta ma non quella orale, articolata in colloquio e prova pratica. Ha impugnato la graduatoria conclusiva, deducendo plurimi vizi della prova pratica.
Dall’accesso agli atti è emerso che il punteggio di un altro candidato, inizialmente escluso, è stato corretto con l’inserimento in graduatoria. Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso il gravame alla graduatoria rettificata del dicembre 2022. Il Ministero si è costituito, qualificando la correzione come rimozione di un mero errore materiale di trascrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sulla base del secondo motivo, ritenuto assorbente: la violazione del principio di anonimato nella valutazione della prova pratica. Il Tribunale richiama un recente precedente del TAR Marche n. 100 del 2025, confermato dal Cons. Stato n. 6284 del 2025.
Da tale indirizzo si ricava che la scelta di svolgere la prova pratica in forma scritta non è di per sé illegittima, potendo il contenuto dei quesiti accertare le capacità pratiche dei candidati. Tuttavia, se la prova consiste in un mero elaborato scritto, la regola dell’anonimato — posta a garanzia del generale principio di imparzialità — va estesa anche alle prove pratiche.
Il criterio discretivo non risiede nella qualificazione formale della prova, quanto nelle concrete modalità di svolgimento. Il Cons. Stato ha chiarito che, se la prova scritta deve essere commentata dal candidato alla presenza della Commissione, il rispetto dell’anonimato è materialmente impossibile e dunque inesigibile. Se invece l’elaborato è sottoposto a preventiva valutazione in seduta non pubblica, l’obbligo si riespande.
Nel caso di specie lo iato temporale sussiste: gli elaborati sono stati redatti il 9 giugno 2022 e valutati nelle sedute del 10 e 13 giugno 2022. I concorrenti hanno apposto il proprio nominativo sugli elaborati, consentendo l’immediata identificazione dell’autore in fase di valutazione.
Il ricorso è pertanto accolto ai fini della rinnovazione della prova pratica e delle successive fasi concorsuali, con redazione di una nuova graduatoria, restando salve le fasi antecedenti. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità del contenzioso.
Nota della Redazione
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