Revoca nulla-osta per errore di capienza decreto-flussi: spetta il permesso stagionale “ora per allora”, non quello per attesa occupazione (TAR Puglia n. 1494 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della capienza delle richieste di nulla-osta rispetto alle quote del decreto-flussi deve avvenire ex ante, prima dell’ingresso del lavoratore straniero, e non può essere posticipata al momento del rilascio del permesso di soggiorno. L’eventuale errore dell’Amministrazione nel calcolo delle quote disponibili non può ricadere sul lavoratore già legalmente entrato in Italia, che conserva un interesse residuo alla regolarizzazione della propria posizione. In tale evenienza, il lavoratore stagionale ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale con validità “ora per allora”, ancorché il periodo di soggiorno sia nel frattempo decorso. Resta invece escluso il permesso di soggiorno per attesa occupazione, espressamente non applicabile al lavoro stagionale ai sensi dell’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Alcuni cittadini extracomunitari provenienti dall’India erano entrati in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale, nell’ambito del c.d. decreto-flussi 2021 (d.p.c.m. 21 dicembre 2021), seguendo le modalità semplificate dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022. I nulla-osta erano stati rilasciati il 6 ottobre 2022 e i lavoratori avevano fatto ingresso nel territorio nazionale.
Con decreti del 15 settembre 2023, la Prefettura di Foggia aveva tuttavia revocato i nulla-osta, e il Questore aveva conseguentemente rifiutato il rilascio dei permessi di soggiorno. L’Amministrazione giustificava il proprio operato richiamando un “errore informatico” o un “mero errore materiale” nel calcolo delle quote, risultate in esubero rispetto alla capienza prevista dal decreto-flussi. I lavoratori avevano quindi impugnato i provvedimenti deducendo erronea interpretazione normativa, difetto di istruttoria, di motivazione e illogicità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto chiarito che la verifica della capienza delle richieste rispetto alle quote disponibili deve essere effettuata ex ante, e cioè prima del rilascio del nulla-osta e dell’ingresso del lavoratore, e non certo in un momento successivo. Detta verifica non rientra, alla luce delle disposizioni di semplificazione, tra gli accertamenti che è possibile differire. Non vi è alcuna ratio logico-giuridica che consenta di interpretare le norme nel senso di permettere l’ingresso di cittadini stranieri fuori capienza per poi denegare il permesso di soggiorno per “quota in esubero”.
Ciò vale, in particolare, per il lavoro stagionale, caratterizzato da un periodo di attività breve e limitato alla stagione. La difesa erariale non aveva fornito alcun dettaglio sul presunto errore, né sul suo preciso significato istruttorio, con riferimento alla fattispecie concreta: incompletezza che ha ulteriormente rafforzato il convincimento del Giudice sulla natura dell’errore, da ascriversi esclusivamente all’Amministrazione.
Il Tribunale ha quindi osservato che un simile errore nel calcolo della capienza del decreto-flussi deve rimanere a carico dell’Amministrazione. I ricorrenti conservavano infatti un interesse residuale alla regolarizzazione della propria posizione, in vista di eventuali e futuri permessi di soggiorno. Da qui la necessità di rilasciare il permesso di soggiorno stagionale valido “ora per allora”, la cui data di scadenza risulterà ormai presuntivamente decorsa, atteso il superamento dei nove mesi massimi di permanenza consentita dall’art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998.
Il Collegio ha invece respinto la domanda volta al rilascio del permesso per attesa occupazione. L’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 richiama, per il lavoro stagionale, le disposizioni sull’occupazione subordinata solo ove compatibili, escludendo espressamente l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998. La giurisprudenza costante esclude pertanto tale permesso per i lavoratori stagionali. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è stato accolto in parte, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni trattate e ammissione al gratuito patrocinio per la maggior parte dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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