Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su Carta docente (TAR Lombardia n. 1006 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è accolto quando l’amministrazione non provi l’integrale esecuzione del titolo. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo nella sede del debitore. Ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., costituisce titolo esecutivo la sentenza munita di attestazione di conformità. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine e nomina fin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha adito il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre al riconoscimento della retribuzione professionale docenti relativa all’anno scolastico 2020/2021.

Con la sentenza n. 56/2025 il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando l’amministrazione a mettere a disposizione la Carta docente per complessivi € 1.500,00 e a liquidare € 192,06 a titolo di retribuzione professionale. Notificata il 28 gennaio 2025 e passata in giudicato, la sentenza non è stata eseguita. Il docente ha quindi proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione esecutiva. La sentenza del giudice del lavoro risulta passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., come attestato dalla cancelleria.

Il titolo esecutivo, in copia conforme, è stato notificato all’amministrazione il 28 gennaio 2025. Alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso minimo tra la notifica del titolo nella sede del debitore e l’esecuzione giudiziale.

Il Collegio richiama la nozione di titolo esecutivo dell’art. 474 cod. proc. civ., coincidente con la sentenza dotata di attestazione di conformità, e cita Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.

In assenza di prova, da parte dell’amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di sentenza, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato condannato a erogare le somme entro 60 giorni dalla notifica della presente sentenza, oltre interessi legali.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza è stato nominato fin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato. L’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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