Nomina commissione venatoria: intuitu personae illegittimo a parità di titoli (TAR Sicilia n. 884 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di nomina dei componenti delle commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio, di natura paraconcorsuale, l’Amministrazione che si sia autovincolata a criteri oggettivi di valutazione non può invocare il criterio fiduciario dell’intuitu personae per dirimere una situazione di parità tra candidati. Verificata la parità in base ai titoli preferenziali predeterminati dalla lex specialis, l’Amministrazione è tenuta a svolgere un’ulteriore valutazione comparativa dei curricula e delle competenze specifiche, motivando puntualmente le ragioni della scelta. La nomina che ometta tale fase è viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ed è annullata.

Il Fatto

Con decreto assessoriale n. 10/GAB del 12 febbraio 2025 l’Amministrazione regionale aveva nominato la commissione di abilitazione all’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Catania. Per la materia “armi e munizioni da caccia e relativa legislazione”, il controinteressato era stato designato componente effettivo e il ricorrente componente supplente.

Con sentenza del TAR, passata in giudicato, la nomina del componente effettivo era stata annullata. Con successivo decreto n. 137/GAB del 5 agosto 2025 l’Assessore ha confermato l’anzidetto componente effettivo e ha nominato un diverso soggetto quale supplente, in sostituzione del ricorrente. Quest’ultimo ha impugnato il nuovo decreto deducendo violazione ed elusione del giudicato, difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina separatamente le due nomine contestate. Quanto al componente effettivo, la censura è infondata. Dalla documentazione versata in atti, in particolare dal verbale di verifica del 22 luglio 2025 e dalle schede istruttorie, emerge che la rinnovata istruttoria è stata condotta secondo i criteri del D.A. n. 91/GAB dell’8 novembre 2024. Questo richiedeva il requisito di accesso della titolarità di licenza di porto d’armi per uso caccia da almeno tre anni e prevedeva due titoli di preferenza: l’appartenenza all’amministrazione regionale o statale, e la mancata nomina in commissioni precedenti.

Il controinteressato è risultato in possesso di entrambi i titoli, mentre il ricorrente del solo titolo dell’appartenenza all’amministrazione statale. La presenza di due titoli preferenziali a fronte di uno ha legittimamente fondato la scelta del primo quale componente effettivo.

Diverse sono le conclusioni per la nomina del supplente. Una volta designato il membro effettivo, l’Amministrazione ha scelto il supplente tra i candidati idonei. Dagli atti risulta che ricorrente e controinteressato versavano in posizione di parità: entrambi in possesso di un solo titolo di preferenza.

Per superare tale parità l’Amministrazione ha richiamato il criterio fiduciario dell’intuitu personae. Il Collegio ritiene tale modus operandi illegittimo. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la procedura di nomina assume natura paraconcorsuale. Il C.G.A.R.S. n. 202 del 2023 ha chiarito che l’Amministrazione autovincolata a una procedura selettiva per titoli non può poi invocare l’intuitu personae per preferire un candidato, essendo tenuta ad applicare le regole oggettive di valutazione comparativa che si è autoimposta. Anche il TAR Sicilia, Catania, n. 483 del 16 febbraio 2026 ha recepito tale principio.

A fronte della parità, l’Amministrazione aveva l’obbligo di procedere a un’ulteriore valutazione comparativa, esaminando i curricula e motivando le ragioni della scelta in relazione alla funzione da ricoprire. La nomina del supplente è pertanto viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e va annullata. Il ricorso è quindi accolto in parte, con obbligo di rinnovare la valutazione per il supplente; le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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