Ordine di demolizione in zona inedificabile, prova dell’abuso a carico del privato (TAR Sicilia n. 882 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi realizzati nella fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia, l’onere di provare che all’epoca della costruzione il fabbricato rispettasse tale fascia grava sul privato richiedente la sanatoria, in sede amministrativa e in sede giurisdizionale. Accertata l’insanabilità dell’abuso, l’ordine di demolizione costituisce atto vincolato e doveroso, privo di margini di discrezionalità, che non richiede motivazione rafforzata sull’interesse pubblico attuale né valutazione comparativa con l’affidamento privato. Il mero decorso del tempo non legittima alcuna situazione di fatto abusiva. L’eventuale impossibilità della demolizione parziale e la sostituibilità con la sanzione pecuniaria attengono alla fase esecutiva e non viziano la legittimità dell’ingiunzione. Il parere della Soprintendenza è superfluo quando il vincolo sia di inedificabilità assoluta.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di distinti appartamenti facenti parte di un unico stabile, realizzato in assenza di titolo edilizio nel primo semestre del 1983 e oggetto di domanda di condono presentata nel 1986 dal dante causa, con versamento dell’oblazione.
Con ordinanza n. 30 del 18 gennaio 2023, il Comune ha ingiunto agli attuali proprietari la demolizione dell’intero edificio, in quanto realizzato in violazione del vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia. L’ordine presuppone il diniego di sanatoria del 2015, preceduto da preavviso di rigetto, atti che i ricorrenti assumono di non aver mai ricevuto, essendo stati indirizzati al dante causa deceduto nel 2005.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti. Il diniego di sanatoria fu notificato al richiedente presso la sua residenza, ma questi era già deceduto. Gli aventi causa subentrano nella posizione del dante causa, ma il termine di impugnazione decorre solo dalla conoscenza legale del provvedimento lesivo: i ricorrenti hanno avuto piena conoscenza del diniego, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., con la notifica dell’ordinanza che lo richiamava.
Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976 vieta la sanatoria degli abusi commessi dopo il 31 dicembre 1976 nella fascia di 150 metri dalla battigia. Spetta a chi chiede il condono fornire la prova certa che all’epoca della costruzione il fabbricato ricadesse oltre tale fascia. I ricorrenti hanno allegato genericamente il fenomeno erosivo, senza perizie o aerofotogrammetrie d’epoca: la valutazione dell’amministrazione, basata sulle cartografie ufficiali, non è viziata da difetto di istruttoria.
Rigettata l’impugnazione del diniego, l’ordine di demolizione si conferma atto vincolato. Non residua alcuna discrezionalità sulla sanzione, né è richiesta motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, in re ipsa nel ripristino della legalità. Il decorso del tempo non genera affidamento tutelabile, stante la natura permanente dell’illecito.
Quanto all’impossibilità della demolizione parziale, la questione appartiene alla fase esecutiva. La sostituzione con la sanzione pecuniaria ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 è valutata in un momento successivo e autonomo, e il suo esito negativo non vizia l’ingiunzione. Infine, in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta nessun intervento è realizzabile e nessuna autorizzazione può essere richiesta: il parere della Soprintendenza è superfluo.
Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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