Nomina commissario ad acta per ottemperanza decreto ingiuntivo carta docente (TAR Sicilia n. 886 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo conosce dell’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e divenuto esecutivo, rientrando tale provvedimento tra quelli di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’azione esecutiva presuppone il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., oltre alla notificazione del titolo ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Verificato il perdurante inadempimento, il Tribunale ordina all’Amministrazione di eseguire il titolo e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Il compenso è escluso quando il commissario sia un dirigente del medesimo Ministero debitore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. La domanda di somme ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando il ritardo sia riconducibile al contenzioso di massa.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 142/2025, reso dal Tribunale ordinario di Siracusa, sez. lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00. Il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 26.03.2025 e notificato in forma esecutiva al domicilio digitale del Ministero in pari data.

Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo né ha provveduto all’accredito, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., oltre al pagamento di somme a titolo di astreinte. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. Il decreto ingiuntivo del giudice ordinario, divenuto esecutivo e passato in giudicato, rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Il dato è decisivo: l’azione esecutiva non richiede una sentenza del giudice amministrativo, essendo sufficiente un provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario divenuto definitivo.

Il Tribunale verifica poi i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e, quanto al deposito del ricorso, il termine dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È inoltre documentata la notificazione del titolo al Ministero all’indirizzo proprio, come prescrive l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio rileva che il Ministero non ha contestato specificamente il titolo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Richiamando il principio dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, riconosce la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Ordina pertanto al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della decisione.

La richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è invece respinta. Il Collegio ritiene fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali vada imputato all’improvviso e ingente contenzioso formatosi sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del medesimo Ministero, con facoltà di delega e con termine di novanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione. Il compenso è escluso, trattandosi di dirigente interno: l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, pur dettato per l’ottemperanza ai decreti della legge Pinto, si applica per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come confermano i precedenti amministrativi richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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