Notifica per pubblici proclami e integrazione del contraddittorio nei giudizi collettivi (TAR Lazio n. 14369 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia in materia di concorsi pubblici, proposta da un singolo candidato avverso la graduatoria finale, è soggetta all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., attesa la natura indivisibile dell’atto impugnato. L’ordinanza che dispone la notifica per pubblici proclami deve indicare le modalità di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’amministrazione, i termini perentori per l’adempimento e le conseguenze processuali in caso di inottemperanza, gravando sulla parte ricorrente l’onere di richiedere la pubblicazione entro il termine fissato, pena l’improcedibilità del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al concorso per il reclutamento di 180 unità di personale presso il Ministero del Turismo, impugnava il punteggio pari a 0 attribuito ai titoli di studio, la graduatoria del profilo Funzionari Profilo Giuridico-amministrativo e la PEC di riscontro all’istanza di accesso agli atti, chiedendo la valutazione della laurea magistrale LM52 come titolo aggiuntivo. La controversia, rientrante nella materia dei concorsi pubblici, coinvolgeva anche altri candidati utilmente collocati in graduatoria, non costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, ravvisata l’opportunità che la trattazione della domanda cautelare avvenisse ad opera della Sezione competente a far tempo dal 16 settembre 2026, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, applicando il combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a. e dell’art. 49, comma 3, c.p.a., in quanto l’impugnazione della graduatoria coinvolge posizioni giuridiche contrapposte di soggetti che devono essere messi in condizione di partecipare al giudizio. L’ordinanza ha dettagliatamente disciplinato le modalità della notifica per pubblici proclami, prevedendo la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Ministero del Turismo con l’indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di registro generale, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di ricorso, nonché la pubblicazione del testo integrale del ricorso in un’apposita sezione denominata “Atti di notifica”. Il Tribunale ha altresì stabilito che la richiesta di pubblicazione dovesse essere effettuata dalla parte ricorrente nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova del compimento degli adempimenti entro i successivi 10 giorni, pena l’improcedibilità del giudizio, e che le pubblicazioni dovessero avvenire nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
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