Aggiudicazione sotto riserva di legge illegittima senza verifica dei requisiti (TAR Sicilia n. 736 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggiudicazione di un appalto pubblico può essere disposta solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti in capo all’offerente, come impone l’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023. È pertanto illegittima l’aggiudicazione disposta “sotto riserva di legge”, in assenza di tale verifica preventiva. Anche l’esecuzione anticipata e l’esecuzione d’urgenza presuppongono la già avvenuta verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 50, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, e richiedono un provvedimento formale che esterni compiutamente le ragioni di pubblico interesse o di urgenza. Il rischio di perdita di finanziamenti dell’Unione europea non consente di invertire la sequenza procedimentale fissata dal Codice. Inoltre, il punteggio numerico attribuito alle offerte è sindacabile quando, letto alla luce dei criteri della lex specialis, non rende percepibili le ragioni del giudizio espresso dalla Commissione.
Il Fatto
Una società ha partecipato a una procedura aperta indetta da un Gruppo di Azione Costiera per l’affidamento di un servizio di informazione e formazione, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. Alla gara hanno preso parte due soli operatori. La Commissione ha individuato come migliore offerente la cooperativa controinteressata.
Non essendo stati pubblicati i verbali integrali e le griglie di valutazione, la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti, ottenendo un differimento fino all’aggiudicazione. La stazione appaltante ha poi comunicato di avere pubblicato sul portale gare tutti i verbali e la determina di affidamento sotto riserva di legge. La ricorrente ha impugnato la determina di aggiudicazione e gli atti di gara, proponendo due successivi ricorsi per motivi aggiunti all’esito dell’ostensione parziale della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di irricevibilità. Ha chiarito che, alla luce del combinato disposto degli artt. 120, comma 2, c.p.a. e 90 d.lgs. n. 36/2023, il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione ovvero dalla messa a disposizione degli atti in piattaforma. La mera pubblicazione non accompagnata dalla comunicazione formale non fa decorrere il termine, né può pretendersi dal concorrente un costante monitoraggio del portale. Poiché non era provata la data di pubblicazione della determina, il dies a quo è stato fissato al 16.10.2025, data della nota con cui la stazione appaltante ha informato dell’avvenuta pubblicazione.
Quanto ai motivi aggiunti, il termine è stato ancorato alla data di effettiva conoscibilità degli atti: per le censure sulla valutazione delle offerte, alla produzione in giudizio dell’offerta non oscurata dell’aggiudicataria. È stata invece dichiarata tardiva, e non esaminata, la censura sul criterio relativo agli anni di esperienza, perché i dati erano già stati ostesi.
Nel merito, è stato accolto il motivo di violazione dell’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023. La norma impone che l’aggiudicazione sia disposta dopo la verifica dei requisiti, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa e dai pareri richiamati. Non rilevano i commi 8 e 9 dell’art. 17, invocati per il rischio di perdita dei finanziamenti europei: l’esecuzione anticipata e quella d’urgenza presuppongono comunque la verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 50, comma 6, e la stipula del contratto non era ancora intervenuta.
È stato invece respinto il motivo sulla genericità dei requisiti di capacità economica e finanziaria, per la presenza di chiarimenti pubblicati in gara, e quello sulla continuità giuridica della cooperativa rispetto al soggetto precedente, non contestata in modo specifico.
È stato infine accolto il motivo sull’attribuzione dei punteggi. Il giudizio tecnico è sindacabile solo se macroscopicamente illogico o irragionevole. Nel caso concreto, l’apparente maggiore articolazione delle offerte della ricorrente rendeva non intellegibili e immotivati i punteggi attribuiti, così da integrare eccesso di potere. La sentenza ha quindi annullato gli atti di attribuzione dei punteggi e di aggiudicazione, con onere di rideterminazione, compensando le spese salvo il contributo unificato.
Nota della Redazione
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