Astreinte negata per contenzioso seriale sulla carta elettronica docente (TAR Piemonte n. 1290 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione nel termine di sessanta giorni. La nomina del Commissario ad acta è di norma sufficiente a garantire la satisfazione del credito e giustifica il rigetto della richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La misura coercitiva non è esclusa in astratto nei confronti del debitore pubblico, ma richiede una valutazione di concreta sostenibilità: rilevano, ai sensi di Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, le “altre ragioni ostative” connesse alla specialità del debitore. Il contenzioso seriale sulla carta elettronica del docente e la natura di incentivo eventuale, non di mezzo di sostentamento, del beneficio oggetto del giudicato escludono l’astreinte.
Il Fatto
Tre docenti hanno chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 342/2024, pubblicata il 09.02.2024 e notificata in forma esecutiva il 19.02.2024. Il titolo accertava il diritto all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con importi complessivi variabili tra euro 500 e euro 2.500 in ragione degli anni scolastici di riferimento.
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, anche di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ed è stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale, mediante posta elettronica certificata. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Non risultava contestata l’omessa esecuzione del giudicato: il Ministero non ha allegato alcun fatto estintivo.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di accreditare le somme liquidate sulla carta elettronica, oltre interessi legali dalle singole date del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, non danno diritto a compenso ulteriore.
Il passaggio centrale riguarda il rigetto della domanda di astreinte. Il Collegio richiama l’insegnamento di Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione della specialità del debitore pubblico, aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. La misura non è quindi preclusa in astratto, ma va commisurata al vincolo normativo e di bilancio e agli interessi pubblici coinvolti.
Nel caso concreto il ritardo è stato ricondotto all’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della carta elettronica del docente. Il Tribunale ha inoltre osservato che il beneficio, per la modestia dell’importo e per la finalità di sostegno alla formazione continua, non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma incentivo eventuale e di impiego facoltativo, con ulteriore riduzione dei presupposti della misura coercitiva. La nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta garanzia sufficiente. La decisione si allinea a TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2489 del 18.05.2026 e alle sentenze ivi menzionate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri della Tabella n. 21 del D.M. n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa dell’amministrazione nell’esecuzione dei titoli giudiziali. Il Tribunale ha disposto la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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