Obblighi TUSP delle PA socie anche in società quotate e in house (TAR Veneto n. 146 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del T.U.S.P. rivolte alle pubbliche amministrazioni trovano applicazione anche quando le stesse detengano o acquisiscano partecipazioni in società quotate. La clausola di esonero dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 riguarda, infatti, solo le norme che hanno come destinatarie dirette le società quotate e non le amministrazioni socie, che restano soggette agli obblighi di motivazione analitica e di trasmissione della delibera all’A.G.C.M. e alla Corte dei conti. Tale obbligo sussiste anche quando l’acquisto indiretto di partecipazioni sia perfezionato da una società in house, che conserva il controllo analogo dei soci pubblici pur se quotata. L’A.G.C.M. può agire ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 anche con l’azione avverso il silenzio, a fronte dell’inerzia dell’ente locale nell’adozione degli atti deliberativi previsti dalla legge.
Il Fatto
Una società a capitale interamente pubblico, partecipata da cinquantuno Comuni e operante nel servizio idrico integrato e nella gestione dei rifiuti secondo il modello in house providing, controllava una società che, tramite una propria controllata, aveva acquisito l’intero capitale sociale di un’ulteriore società operante nel settore del relining.
L’A.G.C.M., ricevute informazioni sulla vicenda, ha emesso un parere motivato con cui ha contestato ai Comuni soci l’omessa adozione e trasmissione delle deliberazioni di approvazione dell’operazione, richieste dagli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. Quarantadue Comuni hanno riscontrato negativamente il parere, nove sono rimasti silenti. L’Autorità ha quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990; quello in esame riguarda il Comune resistente, che si era espressamente determinato in senso negativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. La legittimazione straordinaria riconosciuta all’Autorità dall’art. 21-bis non è limitata alla sola azione di annullamento: il rimedio si estende a tutte le azioni del processo amministrativo, compresa quella avverso il silenzio, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione nell’adozione di atti deliberativi e nella loro comunicazione.
Non vale l’argomento dell’inefficacia del contratto ex art. 8, comma 2, del T.U.S.P., che non limita il potere di azione dell’Autorità: la delibera consiliare è atto amministrativo prodromico a quello negoziale e la sua omissione non può restare sottratta al controllo. Diversamente, l’ente sceglierebbe liberamente se assoggettarsi al controllo dell’Autorità e della Corte dei conti, sottraendosi a un interesse pubblico nazionale ed eurounitario.
Nel merito, la questione interpretativa ruota attorno all’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., che prevede l’applicazione delle disposizioni del decreto alle società quotate solo se espressamente previsto. Richiamando il primario criterio letterale di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e all’art. 101 Cost., il Collegio ha ritenuto la formulazione univoca: la clausola di esonero si riferisce alle sole norme che abbiano come destinatarie dirette le società quotate, non alle amministrazioni socie, che nel comma 5 non sono menzionate.
La deroga deve quindi leggersi in senso stretto. Nessuna differenziazione è stata prevista dal legislatore, in base al tipo di società, per gli adempimenti a carico delle amministrazioni socie. Da ciò discende che, in base al combinato disposto degli artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, del T.U.S.P., il Comune che acquisisce una partecipazione, anche indiretta, per il tramite di una propria società quotata, deve adottare la delibera con la motivazione analitica dell’art. 5 e trasmetterla all’Autorità.
Tale obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto sia perfezionato da una società in house. La quotazione non fa venir meno la natura in house della società, soggetta al controllo analogo dei Comuni soci: la decisione di internalizzare un’attività tramite l’acquisto di una nuova partecipata costituisce decisione significativa, che non può essere assunta autonomamente dalla società, ma deve essere deliberata dagli enti locali soci con la motivazione richiesta dalla legge. Il ricorso è stato pertanto accolto, dichiarata l’illegittimità dell’inerzia e condannato il Comune a conformarsi al parere motivato.
Nota della Redazione
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