Improcedibile ricorso su rimozione impianti pubblicitari per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 734 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta scadenza del titolo autorizzatorio all’installazione degli impianti pubblicitari, avvenuta nel corso del giudizio, determina la carenza di interesse all’annullamento dei provvedimenti che ne abbiano ordinato la rimozione. Il ricorso è pertanto improcedibile, salvo che la parte ricorrente dichiari espressamente di avere ancora interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori. Tale dichiarazione non può essere desunta d’ufficio, ma deve essere resa in giudizio, secondo il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese processuali.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune le aveva ordinato la rimozione di due impianti pubblicitari, autorizzati con provvedimenti dirigenziali del 28 novembre 2022 e di efficacia triennale. L’Amministrazione aveva ritenuto la difformità dei manufatti dalla tipologia “bifacciale” di cui all’art. 6, secondo comma, del regolamento comunale sulla pubblicità, perché le due facce potevano essere viste contemporaneamente da una specifica posizione dell’osservatore. Da qui la qualificazione di ciascun manufatto come due impianti distinti, con violazione della distanza minima di dieci metri.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche la determina del 18 agosto 2025, che aveva revocato una delle autorizzazioni e ordinato la rimozione integrale con ripristino dei luoghi. Il Comune si è costituito, invocando la riconducibilità degli impianti “a ventaglio-portafoglio” a due manufatti distinti e la natura vincolata dell’intervento repressivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che le autorizzazioni all’installazione degli impianti oggetto dei provvedimenti impugnati, rilasciate il 28 novembre 2022 con efficacia triennale, sono scadute il 28 novembre 2025, nel corso del giudizio. Da tale circostanza deriva la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dei provvedimenti gravati.

Il Tribunale ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, secondo cui, quando sopravvenga una situazione che rende priva di utilità la pronuncia di annullamento, il ricorrente che intenda coltivare la domanda ai fini risarcitori deve dichiarare espressamente in giudizio la permanenza di tale interesse.

Nel caso concreto nessuna dichiarazione di questo tipo è stata resa dalla società ricorrente. Il Collegio ne ha tratto la conseguenza dell’improcedibilità del ricorso, anche per motivi aggiunti.

La definizione della controversia con pronuncia in rito ha indotto il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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