Indennizzi danni da fauna selvatica: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 715 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al riconoscimento e alla quantificazione degli indennizzi previsti dalla legge regionale per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola spettano al giudice ordinario. Quando la legge predetermina in modo assoluto e cogente il diritto e le modalità della sua protezione, senza prevedere alcuna mediazione del potere pubblico né sull’an né sul quantum dell’erogazione, la posizione del danneggiato ha consistenza di diritto soggettivo e l’attività amministrativa è integralmente vincolata. Ne deriva che il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché il rimedio previsto dall’art. 31 cod. proc. amm. presuppone la sussistenza di un interesse legittimo e la giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’azienda agricola attiva nella coltivazione di seminativi e foraggere e nella conduzione di pascoli, lamenta il progressivo danneggiamento di terreni e colture provocato dalla presenza incontrollata di fauna selvatica, in particolare suini selvatici. Dopo l’episodio più significativo, verificatosi il 3 dicembre 2024, ha presentato il 9 dicembre 2024 istanza di indennizzo all’Assessorato regionale ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 33/1997.
L’istanza, seguita da un sollecito e da una diffida, è rimasta priva di riscontro. La società ha quindi proposto ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere, al risarcimento del danno da ritardo e all’effettuazione degli interventi di prevenzione e allontanamento della fauna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, previo avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. circa un possibile profilo di inammissibilità, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui sono espressione.
Il Tribunale ha richiamato il criterio distintivo secondo cui, ove il legislatore abbia predefinito in modo assoluto e cogente un diritto e le modalità della sua protezione, senza mediazione del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario; ove invece il diritto richieda l’intervento del potere pubblico per il bilanciamento con altri interessi, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Applicando tale criterio, il Collegio ha esaminato il quadro normativo costituito dall’art. 7 della L.R. n. 33/1997 e dal decreto assessoriale del 2 novembre 2018. La disposizione regionale autorizza l’Assessorato a corrispondere indennizzi alle imprese agricole, nella misura massima del 60 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili. Il decreto assessoriale individua i beneficiari, le modalità di richiesta, le competenze istruttorie e i criteri di quantificazione, stabilendo che la determinazione degli indennizzi faccia esclusivo riferimento ai prezzi di mercato alla produzione.
Secondo il Tribunale, tali disposizioni non contemplano alcuna mediazione del potere pubblico, né con riferimento all’an né alla quantificazione dell’indennizzo. Alla natura vincolata dell’attività amministrativa corrisponde quindi la consistenza di diritto soggettivo della posizione fatta valere dal privato. La verifica sull’effettiva sussistenza e tutelabilità del diritto, così come la prova dell’esistenza dei danni e del loro ammontare, costituisce questione di merito devoluta al giudice ordinario.
Il Collegio ha inoltre precisato che l’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta solo se sussiste la giurisdizione amministrativa sul rapporto sostanziale. Il ricorso è pertanto inammissibile, potendo il giudizio essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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