Giudizio di avanzamento ufficiali e obbligo di motivazione comparativa (TAR Lazio n. 3790 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze Armate le valutazioni della Commissione Superiore sono espressione di discrezionalità tecnica e non si sostanziano nella mera risultanza aritmetica dei titoli, ma implicano una ponderazione complessiva delle qualità dei candidati. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Tuttavia, in presenza di criteri che impongono di valorizzare in via preminente gli incarichi di comando operativo e le qualifiche conseguite nel grado rivestito, l’attribuzione di un punteggio superiore a un ufficiale impiegato in funzioni di staff è illegittima ove l’Amministrazione non motivi, in concreto, perché tale incarico riveli maggiore attitudine al comando di un reparto complesso. Segue l’obbligo di rivalutazione comparativa, restando precluso al giudice il sindacato sostitutivo.

Il Fatto

Un ufficiale con il grado di Tenente Colonnello della Guardia di Finanza ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Colonnello per l’anno 2025. Collocato al 15° posto con 27,53/30, il ricorrente è risultato idoneo ma non vincitore, a fronte di tredici posti più uno aggiuntivo.

Lo stesso ha proposto ricorso introduttivo e, successivamente, motivi aggiunti avverso l’atto con cui un controinteressato collocato alla posizione n. 14 è stato promosso ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 69/2001. Resistono il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i criteri dell’art. 21 del d.lgs. n. 69/2001 e del d.m. n. 266/2007, nonché i criteri particolari approvati dalla Commissione. Ribadisce il ius receptum in materia, citando, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, n. 118 del 2022 e Cons. Stato, sez. II, n. 1382 del 2021: le valutazioni sono sindacabili solo se ictu oculi viziate.

Sul primo profilo il Collegio rileva che, per la lettera b) dell’art. 21, comma 4, la Commissione deve fondare il giudizio sugli incarichi del grado rivestito, con riguardo soprattutto all’ultimo anno. Il ricorrente ha esercitato comando operativo di eccezionale rilievo, gestendo fino a 232 militari, mentre il controinteressato è stato impiegato in funzioni di staff e in ambito addestrativo. Non si comprende, osserva la Corte, perché un incarico di staff possa di per sé valere più dell’esperienza “di linea”.

Vizi emergono anche sul criterio dell’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore: il ricorrente è l’unico dei quindici valutati ad aver retto cinque reparti, con ampia mobilità territoriale d’autorità. Il Collegio censura la penalizzazione della stanzialità e valorizza i trasferimenti ordinati dall’Amministrazione.

Quanto alle ricompense morali, il ricorrente vanta 39 riconoscimenti, di cui 7 Encomi Solenni, contro i 22 del controinteressato. Sulle doti intellettuali, i quattro titoli accademici del ricorrente risultano più coerenti con la specializzazione economico-finanziaria del Corpo. Anche la tendenza di carriera presenta profili di incoerenza.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso per eccesso di potere in senso relativo, annulla gli atti nei limiti precisati e ordina la rivalutazione comparativa entro 90 giorni. Resta precluso il sindacato sostitutivo sul punteggio. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *